Accordo, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sulla proposta del Ministero della salute di obiettivi e criteri per la ripartizione tra le Regioni, per l’anno 2019, dei fondi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c) della legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della protezione nazionale degli emoderivati”.(SALUTE)
Rep. Atti n. 67/CSR DEL 09 MAGGIO 2019
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella seduta del 9 maggio 2019
VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati” che:
all’articolo 6, comma 1, lettera c), prevede che con uno o più accordi tra Governo, Regioni e Province autonome, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, venga promossa l’individuazione da parte delle Regioni, in base alla propria programmazione, delle strutture e degli strumenti necessari per garantire un coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione nonché il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in relazione alle finalità di cui all’articolo 1 ed ai principi generali di cui all’articolo 11 della medesima legge, autorizzando a tal fine la spesa di €. 2.100.000,00 annui a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri di funzionamento delle predette strutture;
all’articolo 11 definisce, in considerazione del fatto che l’autosufficienza di sangue e derivati costituisce un interesse nazionale sovraregionale e sovranazionale non frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle Regioni e delle aziende sanitarie, alcuni principi generali di programmazione sanitaria atti a favorire l’armonizzazione della legislazione in materia di attività trasfusionali;
VISTA la legge 23 dicembre 2009, n.191 che all’articolo 2, comma 109, dispone, a decorrere dal 1 gennaio 2010, l’abrogazione degli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n.386, escludendo le Province autonome di Trento e Bolzano dall’attribuzione dei fondi speciali per garantire i livelli di prestazioni in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale;
VISTO l’Atto Rep. n. 2699, del 30 novembre 2006 di questa Conferenza, con il quale, ai sensi del citato articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 21 ottobre 2005, n. 2109, è stato sancito l’Accordo concernente l’individuazione delle strutture e degli strumenti necessari per garantire il coordinamento intraregionale e interregionale delle attività trasfusionali;
VISTA la nota del 18 aprile 2019, con la quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini perfezionamento dell’accordo, la proposta di obiettivi e criteri per la ripartizione tra le Regioni dei relativi finanziamenti per l’anno 2019, per un importo complessivo pari ad €. 860.930,00;
VISTA la nota del 24 aprile 2019, con la quale l’ Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato la proposta del Ministero della salute alle Regioni di obiettivi e criteri ai fini della ripartizione per l’anno 2019 con contestuale richiesta di assenso tecnico;
VISTA la nota in data 6 maggio 2019, con la quale la Regione Piemonte, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato l’assenso tecnico alla ripartizione in argomento;
CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole sulla proposta del Ministero della salute;
ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
SANCISCE ACCORDO
sulla proposta del Ministero della salute di obiettivi e criteri per la ripartizione tra le Regioni, per l’anno 2019, dei fondi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c) della legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della protezione nazionale degli emoderivati”, come riportato nell’allegato A del presente atto.