Esplora contenuti correlati

Repertorio atto n. 39/CSR

Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Criteri di sicurezza e qualità delle strutture sociosanitarie residenziali per l’assistenza alle persone affette da dipendenze patologiche (comunità terapeutiche)”.

 

Repertorio Atti n. 39/CSR del 21 marzo 2024

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

 

 

Nella odierna seduta:

 

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di promuovere, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

 

VISTO il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, che attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, garantite tramite i Servizi per le dipendenze (Ser.D) presenti presso le Aziende sanitarie locali;

 

VISTI gli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie;

 

VISTO il d.P.R. 14 gennaio 1997 recante “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”;

 

VISTO l’Accordo di questa Conferenza sancito nella seduta del 21 gennaio 1999, avente ad oggetto “Riorganizzazione del sistema di assistenza ai tossicodipendenti” (Rep. atti n. 593/CSR);

 

VISTA l’Intesa di questa Conferenza sancita nella seduta del 5 agosto 1999, avente ad oggetto “Determinazione dei requisiti minimi standard per l’autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze d'abuso” (Rep. atti n. 740/CSR);

 

VISTE le Intese di questa Conferenza sancite rispettivamente nella seduta del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti n. 259/CSR) e del 19 febbraio 2015 (Rep. n. 32/CSR) sul "Disciplinare per la revisione della normativa dell'accreditamento", che rappresentano il primo set di criteri, requisiti ed evidenze condivise a livello nazionale nel sistema di accreditamento istituzionale;

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” che, nell’ambito del Capo IV “Assistenza sociosanitaria” ha, tra l'altro, disposto a carico del Servizio Sanitario Nazionale:

  • all’articolo 21, i percorsi assistenziali integrati e le modalità di presa in carico della persona, previa valutazione multidimensionale dei relativi bisogni sotto il profilo clinico, funzionale e sociale e con successiva definizione del progetto di assistenza individuale;
  • all’articolo 28, l'assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto e l'assistenza sociosanitaria alle persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo;
  • al comma 2 dell’articolo 35, l'assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con dipendenze patologiche inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo, articolando l'assistenza residenziale, in ragione al livello di intensità assistenziale, nelle seguenti tipologie: a) trattamenti specialistici, b) trattamenti terapeutico-riabilitativi, c) trattamenti pedadogicoriabilitativi;

 

VISTO il decreto del Ministro della Salute 23 maggio 2022, n. 77, “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”, di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in attuazione della Missione 6, componente 1, riforma 1, del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza;

 

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 gennaio 2023, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2022 (Rep. Atti n. 267/CSR) di adozione della metodologia per la definizione del personale degli enti del Servizio Sanitario Nazionale per gli anni 2022, 2023 e 2024, che riporta, in allegato, il documento del gruppo di lavoro salute mentale che ha operato presso Agenas, contenente "Standard per l’assistenza territoriale dei servizi salute mentale adulti, dipendenze patologiche, neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e salute in carcere";

 

VISTO il citato allegato di cui al suddetto decreto del 24 gennaio 2023, che stabilisce che l'assistenza sanitaria e sociosanitaria, rivolta alle persone con dipendenze patologiche nell'intero ciclo di vita, sia dovuta a consumo di sostanze psicotrope legali e illegali, sia di tipo comportamentale, è assicurata da ciascuna Regione e Provincia autonoma attraverso i Servizi pubblici per le dipendenze (Ser.D) ed è organizzata funzionalmente in diversi livelli di assistenza, in relazione all'intensità dei trattamenti, ai target di popolazione e ai bisogni espressi, tra i quali sono compresi i trattamenti nelle strutture semiresidenziali e residenziali accreditate e convenzionate;

 

RAVVISATO che il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri ha manifestato l’esigenza di una maggiore armonizzazione dei requisiti di accreditamento delle unità di offerta residenziale, a garanzia dell'equità dell'assistenza e alla luce delle mutate e complesse esigenze riabilitative, di cura e inserimento sociale delle persone con problemi di dipendenze, nonché delle sensibili differenze dei servizi presenti nei territori;

 

TENUTO CONTO che nel mese di giugno 2023 è stato attivato presso il Ministero della salute un gruppo di lavoro nell’ambito del “Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale”, costituito da rappresentanti dello stesso Ministero, dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e da rappresentanti delle Regioni e Province autonome esperti del settore, al fine di elaborare proposte su criteri di qualità e sicurezza delle strutture residenziali per le persone con disturbo da uso di sostanze o da gioco d' azzardo;

 

CONSIDERATO che il gruppo di lavoro ha elaborato un documento di proposta di criteri di sicurezza e qualità per le strutture residenziali per le persone affette da dipendenze patologiche e che tale documento è stato modificato e integrato a seguito degli incontri svolti presso il Ministero della salute e presso il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il coinvolgimento delle principali organizzazioni delle Comunità terapeutiche;

 

PRESO ATTO che i criteri sono applicabili a tutte le tipologie di strutture che erogano i trattamenti di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, di definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, nonché che gli stessi possono essere considerati un riferimento per le strutture semiresidenziali nei limiti di quanto compatibile;

 

VISTA la nota del 4 gennaio 2024, acquisita al protocollo DAR n. 153, con la quale il Ministero della salute ha inviato la documentazione relativa alla proposta di intesa di cui trattasi;

 

VISTA la nota prot. DAR n. 271 del 9 gennaio 2024, con la quale la suddetta documentazione è stata diramata alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché al Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri;

 

VISTA la comunicazione del 28 febbraio 2024, acquisita al protocollo DAR n. 3495, con la quale sono pervenute le osservazioni predisposte dal Coordinamento tecnico dell’Area assistenza territoriale congiuntamente con il Coordinamento tecnico dell’Area autorizzazione e accreditamento sanitario della Commissione salute;

 

VISTA la nota prot. DAR n. 3496 del 28 febbraio 2024, con la quale le suddette osservazioni sono state trasmesse alle Amministrazioni centrali interessante, con la richiesta al Ministero della salute di inviare il testo modificato in accoglimento delle osservazioni proposte dalle Regioni e Province autonome;

 

VISTA la nota del 5 marzo 2024, acquisita al protocollo DAR n. 3829 in pari data, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso il testo del provvedimento in parola, riformulato a seguito delle richieste emendative delle Regioni e delle Province autonome, in ordine al quale, nella medesima data, il Ministero dell’economia e delle finanze ha espresso il proprio assenso tecnico;

 

VISTA la nota DAR protocollo n. 3963 del 7 marzo 2024, con la quale il citato nuovo testo è stato trasmesso alle Regioni, con richiesta di formale assenso tecnico;

 

VISTA la comunicazione in data 13 marzo 2024, acquisita al protocollo DAR n. 4336, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute ha trasmesso l’assenso tecnico sul provvedimento in oggetto;

 

CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 21 marzo 2024 di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome hanno espresso avviso favorevole all’intesa;

 

ACQUISITO l’assenso del Governo;

 

 

SANCISCE INTESA

ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Criteri di sicurezza e qualità delle strutture sociosanitarie residenziali per l'assistenza alle persone affette da dipendenze patologiche (comunità terapeutiche)”, allegati 1) e 2), che costituiscono parte integrante del presente atto, nei termini di seguito riportati:

 

  1. le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a recepire formalmente la presente Intesa entro sei mesi dalla data di sottoscrizione della stessa;
  2. le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri manuali di accreditamento o anche di autorizzazione per gli aspetti di interesse, ai contenuti del documento di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente Intesa, entro diciotto mesi dalla data di sottoscrizione della stessa;
  3. le strutture residenziali per le dipendenze patologiche già funzionanti sono tenute ad adeguarsi ai criteri di cui alla presente intesa entro i termini fissati dalle Regioni e dalle Province autonome, in considerazione delle esigenze locali e delle tempistiche dei percorsi di accreditamento già in atto, e comunque non oltre il termine di un anno dall'adeguamento dei manuali di accreditamento o di autorizzazione ai sensi della lettera b);
  4. le Regioni e le Province autonome provvedono ad attivare e a monitorare l'attuazione della predetta intesa, nell'ambito di quanto disposto per il sistema di autorizzazione e di accreditamento dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
  5. al Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale, previsto dall'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti n. 259/CSR) e istituito presso il Ministero della salute, è demandato il monitoraggio periodico del percorso di adeguamento delle normative delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai contenuti della presente Intesa;
  6. le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente intesa nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a normativa vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
  7. le disposizioni della presente intesa sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con lo statuto di autonomia speciale e le relative norme di attuazione.

Per saperne di più

Torna all'inizio del contenuto