Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sullo schema di decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la modifica del decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023, il quale reca “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”.
Rep. atti n. 25/CSR del 22 febbraio 2024.
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nella seduta del 22 febbraio 2024:
VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee” (legge comunitaria per il 1990) e, in particolare, l’articolo 4, comma 3, il quale dispone che il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, nell’ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti amministrativi relativi alle modalità tecniche e applicative e, secondo criteri obiettivi, in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l’applicazione nel territorio nazionale;
VISTO il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (CE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
VISTO il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022, che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l’anno di domanda 2023;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione del 12 febbraio 2024, che deroga al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norma BCAA) 8, le date di ammissibilità delle spese per il contributo del FEAGA e le norme relative alle modifiche dei piani strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di determinati regimi ecologici per l’anno di domanda 2024;
VISTA la decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, con la quale la Commissione europea ha approvato il piano strategico della PAC 2023-2027 dell’Italia, ai fini del sostegno dell’Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTA la decisione di esecuzione C (2023) 6990 del 23 ottobre 2023, con la quale la Commissione europea ha approvato la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell’Italia, ai fini del sostegno dell’Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2588 del 10 marzo 2020, recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 362512 del 23 agosto 2022, recante “Attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8, per l’anno di domanda 2023”;
VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 660087 del 23 dicembre 2022, e successive modificazioni, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti”;
VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 9 marzo 2023, e successive modificazioni, recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;
VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 580425 del 18 ottobre 2023, recante “Disposizioni applicative in materia di destinazione del 25% degli importi risultanti dall’applicazione delle riduzioni ed esclusioni per inosservanza delle norme di condizionalità”;
VISTA la nota prot. n. 50453 del 1° febbraio 2024 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisita il 2 febbraio 2024 al protocollo DAR n. 1805, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto in epigrafe, corredato della relazione illustrativa;
VISTA la nota prot. DAR n. 1819 del 2 febbraio 2024, con la quale il suddetto schema di decreto è stato trasmesso al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 6 febbraio 2024;
VISTA la nota prot. n. 67898 del 12 febbraio 2024, acquisita il 13 febbraio 2024 al protocollo DAR n. 2453, con la quale il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, all’esito della citata riunione tecnica, ha trasmesso il nuovo schema di decreto;
VISTA la nota prot. DAR n. 2468 del 13 febbraio 2024, con la quale il suddetto schema di decreto è stato trasmesso al Ministero dell’economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;
VISTA la comunicazione del 19 febbraio 2024, acquisita il 20 febbraio 2024 al protocollo DAR n. 2920, con la quale il Coordinamento regionale agricoltura della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso il report della riunione del 19 febbraio 2024, nel corso della quale la Commissione politiche agricole della medesima Conferenza ha espresso parere favorevole all’intesa sullo schema di decreto diramato il 13 febbraio 2024, con la raccomandazione di prevedere un aggiornamento del provvedimento nel caso in cui il Ministero decida di avvalersi della deroga prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/587, che prevede la riduzione dal 7% al 4%, per il 2024 della quota minima di terreno coltivabile per il rispetto della norma sulla BCAA 8;
CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 22 febbraio 2024 di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all’intesa sullo schema di decreto diramato il 13 febbraio 2024, con la raccomandazione di prevedere un aggiornamento del provvedimento nel caso in cui il Ministero decida di avvalersi della deroga prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/587, che prevede la riduzione dal 7% al 4% della quota minima di terreno coltivabile per il 2024 per il rispetto della norma BCAA 8;
CONSIDERATO, altresì, che nel corso della seduta del 22 febbraio 2024 di questa Conferenza, il Sottosegretario all’agricoltura, alla sovranità alimentare e alle foreste ha rappresentato che si terrà conto della suddetta raccomandazione formulata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;
ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo;
SANCISCE INTESA
nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sullo schema di decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la modifica del decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023, il quale reca “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”, nella versione diramata il 13 febbraio 2024.