Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 4 agosto 2021, n. 116, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, recante disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni.
Rep. atti n. 99/CU del 25 luglio 2024.
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella seduta del 25 luglio 2024:
VISTA la legge 4 agosto 2021, n. 116, recante “Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici”, che, all’articolo 1:
- al comma 1, prevede che sia favorita la progressiva diffusione e l’utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) presso alcune sedi delle pubbliche amministrazioni e sui mezzi di trasporto ivi indicati;
- al comma 2, prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sentiti gli altri Ministri interessati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito il programma pluriennale per favorire la progressiva diffusione e l’utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) nei luoghi e sui mezzi di trasporto indicati al predetto comma 1, con priorità per le scuole di ogni ordine e grado e per l’università, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e sono stabilite le modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche di cui al medesimo comma 1 ai contributi di cui al comma 5. Il programma ha la durata di cinque anni e può essere aggiornato, con le stesse modalità previste per la sua definizione, per tenere conto del livello di diffusione e utilizzazione dei DAE conseguito durante il periodo di programmazione di riferimento;
- al comma 5, prevede che “ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, sono concessi contributi nel limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021”, e comma 6, stabilisce che “agli oneri di cui al comma 5, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute”.
ATTESO che, nella seduta del 20 dicembre 2023 di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all’intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 4 agosto 2021, n. 116, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, concernente le disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (Rep. atti n. 189/CU), con la richiesta di valutare la possibilità di modificare l’articolo 3 “Modalità di riparto delle risorse”, allo scopo di semplificare le procedure previste e di prevedere un’unica rendicontazione sull’attuazione del Piano e sui risultati ottenuti a marzo 2026, considerato il pesante onere operativo che comporta la predisposizione e la valutazione dei piani e delle previste rendicontazioni annuali, sia per le Regioni che per il Ministero della salute;
VISTA la nota del 10 luglio 2024, acquisita al prot. DAR n. 11830 in pari data, con la quale il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri ha inviato il nuovo schema di decreto in oggetto, che recepisce le richieste formulate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 20 dicembre 2023 di questa Conferenza e dal Ministero dell’economia e delle finanze con nota prot. n. 22897 del 23 maggio 2024, e relativi allegati A e B;
VISTA la nota del 12 luglio 2024, prot. DAR n.11963, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha diramato la suddetta nota e i relativi allegati alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all’ANCI e all’UPI, nonché alle amministrazioni statali interessate;
PRESO ATTO dei pareri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell’istruzione e del merito e del Ministero dell’Università e ricerca scientifica;
VISTA la comunicazione del 19 luglio 2024 acquisita in pari data al prot. DAR n. 12323, con la quale il Coordinamento regionale della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha comunicato il proprio assenso sul provvedimento;
CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 25 luglio 2024 di questa Conferenza:
- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché l’UPI, hanno espresso avviso favorevole all’intesa;
- l’ANCI, nell’esprimere avviso favorevole all’intesa, ha raccomandato di coinvolgere i Comuni o le Anci regionali nella definizione dei programmi dei Piani regionali, ritenendo che una migliore conoscenza di dettaglio del territorio possa consentire di realizzare sicuramente una distribuzione più affine ai bisogni;
ACQUISITO l’assenso del Governo;
SANCISCE INTESA
ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 4 agosto 2021, n. 116, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, recante disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni.