Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”.
Rep. atti n. 16/CU dell’8 febbraio 2024.
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella odierna seduta dell’8 febbraio 2024:
VISTO l’articolo 44, secondo comma, della Costituzione, ai sensi del quale “La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane”;
VISTA la nota prot. DAGL n. 488 del 17 gennaio 2024, acquisita al prot. DAR n. 781 di pari data, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha trasmesso il disegno di legge recante “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2023 e munito del “VISTO” del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini dell’espressione del parere in sede di Conferenza unificata;
VISTA la nota prot. DAR n. 804 del 17 gennaio 2024, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il disegno di legge in oggetto alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all’ANCI e all’UPI, nonché a tutte le amministrazioni statali interessate, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il 22 gennaio 2024;
CONSIDERATO che l’UPI ha trasmesso un documento recante osservazioni ed emendamenti sul disegno di legge in oggetto, acquisito al prot. DAR n. 1212 del 24 gennaio 2024 e diramato alle amministrazioni coinvolte con nota prot. DAR n. 1226 di pari data;
CONSIDERATO che l’esame del disegno di legge in oggetto, iscritto all’ordine del giorno della seduta del 25 gennaio 2024 di questa Conferenza, è stato rinviato su richiesta delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, alla quale si sono allineate sia l’ANCI che l’UPI;
CONSIDERATO che, con nota prot. DAR n. 1426 del 26 gennaio 2024, l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha convocato una seconda riunione tecnica, svoltasi il 31 gennaio 2024;
CONSIDERATO che, all’esito della citata riunione tecnica, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno trasmesso un documento recante osservazioni e proposte emendative sul disegno di legge in oggetto, acquisito al prot. DAR n. 1669 del 31 gennaio 2024 e diramato a tutte le amministrazioni coinvolte con nota prot. DAR n. 1695 di pari data;
CONSIDERATO che l’ANCI ha trasmesso un documento recante osservazioni sul disegno di legge in argomento, acquisito al prot. DAR n. 1911 del 5 febbraio 2024 e diramato a tutte le amministrazioni coinvolte con nota prot. DAR n. 1919 di pari data;
CONSIDERATO che, con nota prot. DAR n. 2121 del 7 febbraio 2024, è stata diramata a tutte le amministrazioni coinvolte l’ultima versione del disegno di legge in oggetto, corredata delle prescritte relazioni ed aggiornata all’esito dei citati incontri tecnici;
CONSIDERATO che nel corso della odierna seduta di questa Conferenza:
- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole sull’ultima versione del provvedimento diramata in data 7 febbraio 2024, condizionato all’accoglimento della proposta emendativa in merito all’articolo 2 e con le ulteriori osservazioni, tutte riportate nel documento trasmesso che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (Allegato 1);
- l’UPI ha espresso parere favorevole e apprezzamento all’impianto e al disegno di legge che accoglie tutti gli emendamenti proposti, ponendo all’attenzione il tema delle Province montane e delle Province confinanti con gli Stati esteri, sul quale vi è una esplicita previsione di legge e che sarà affrontato in una seconda fase;
- l’ANCI ha espresso parere favorevole, in considerazione del recepimento di molti dei contenuti di cui ai punti 1, 2 e 3 della nota trasmessa, ribadendo l’importanza di considerare anche il parametro socio-economico per definire la nuova classificazione dei Comuni montani di cui al comma 1 dell’articolo 2 del disegno di legge, poiché i due soli parametri previsti, altimetria e pendenza, non tengono conto dei particolari contesti antropici delle zone montane. L’ANCI ha, inoltre, espresso apprezzamento per la dotazione finanziaria, auspicando che possano essere reperite ulteriori risorse nel corso dei prossimi anni e ha chiesto sia un impegno del Governo che, a tutte le Regioni, un adeguato finanziamento del fondo che è stato previsto;
CONSIDERATO, altresì, che nel corso della medesima seduta:
- il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha accolto la proposta emendativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ha rassicurato l’UPI sull’adeguamento e sull’allineamento dei testi normativi alla luce dell’evoluzione della disciplina relativa alle Province in generale e alle Province montane;
- il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, interpellato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie in merito alla richiesta dell’ANCI, ha assicurato che si farà parte diligente per reperire maggiori risorse per il fondo;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
nei termini indicati in premessa, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”.