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Repertorio atto n. 148/CSR

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente “Determinazione del fabbisogno per l’anno accademico 2021/2022 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell’articolo 6ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni”.

Repertorio atti n. 148/CSR del 4 agosto 2021

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell’odierna seduta del 4 agosto 2021:

 

VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale all’articolo 6-ter prevede che annualmente il Ministero della salute, sentiti questa Conferenza e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina con uno o più decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per Regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, nonché al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del Ministero dell’università e della ricerca degli accessi ai corsi di laurea;

VISTO l’Accordo tra il Governo e le Regioni del 9 giugno 2016 (Rep. Atti n. 105/CSR) in merito al modello previsionale e ai relativi principi metodologici sviluppati e applicati durante il progetto pilota per la determinazione del fabbisogno formativo per l’a.a. 2016/2017 delle figure professionali di medico chirurgo, odontoiatra, farmacista, infermiere ed ostetrica/o;

VISTO l’Accordo tra il Governo e le Regioni del 25 maggio 2017 (Rep. Atti n. 69/CSR), con cui la predetta metodologia per la determinazione del fabbisogno formativo per l’a.a. 2017/2018 è stata estesa a tutte le professioni sanitarie, secondo il modello previsionale di cui all’Allegato A del medesimo Accordo;

VISTA la nota di data 9 luglio 2021, con la quale il Ministero della salute ha inviato lo schema di accordo indicato in oggetto, corredato delle tabelle relative al fabbisogno, anche suddiviso per Regioni, per l’anno accademico 2021/2022, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie, dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico e psicologo, di cui alle Tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6;

VISTA la nota del 13 luglio 2021, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato il citato provvedimento;

VISTA la nota del 13 luglio 2021, diramata da questo Ufficio di Segreteria il 15 luglio 2021, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la documentazione integrativa dello schema di accordo in parola;

VISTA la nota del 28 luglio 2021, diramata da questo Ufficio di Segreteria il 30 luglio 2021, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso nuovamente le tabelle allegate allo schema di decreto in epigrafe in quanto nella Tabella 3 – Laureati e laureati magistrali delle professioni sanitarie - AREA della RIABILITAZIONE- era presente un refuso;

VISTA la nota del 28 luglio 2021, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute ha trasmesso l’assenso sul provvedimento in epigrafe;

VISTA la nota del 3 agosto 2021 con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sul provvedimento in parola, a condizione che l’iniziativa non comporti un incremento degli attuali livelli di spesa per la finanza pubblica;

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’Accordo sul provvedimento, nellultima versione diramata il 28 luglio 2021;

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei seguenti termini:

TENUTO CONTO delle attività poste in essere nell’ambito degli incontri tecnici promossi e coordinati dal Ministero della salute che hanno coinvolto i rappresentanti delle Regioni e Province autonome ed i rappresentanti delle Federazioni nazionali e gli Ordini delle professioni sanitarie  ai fini della determinazione del fabbisogno formativo per l’a.a. 2021/2022, basato sulla previsione di domanda e offerta a livello regionale e nazionale di professionisti sanitari, i cui principi e le cui specifiche sono descritte nell’Allegato A all’Accordo Stato –Regioni del 25 maggio 2017;

PRESO ATTO del fabbisogno formativo per l’a.a. 2021/2022 presentato dalle Regioni e Province autonome, nonché dalle Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie come da documentazione acquisita agli atti istruttori del presente Accordo;

CONSIDERATO che il principio generale adottato nella determinazione del fabbisogno formativo per l’anno accademico 2021/2022 è stato quello del pieno accoglimento delle istanze regionali , di fatto applicato a venti delle trenta professioni oggetto di determinazione del fabbisogno e derogato per le seguenti figure professionali: infermiere, Ostetrica, Logopedista, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Tecnico della riabilitazione psichiatrica , tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione vascolare, Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Farmacista e Psicologo;

CONSIDERATO che alle figure professionali di Infermiere, Ostetrica, Logopedista, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione vascolare. Tecnico della prevenzione dell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Assistente sanitario, corrispondono specifiche competenze particolarmente richieste nella gestione dell’emergenza pandemica  ancora in atto, alla luce dell’adozione di nuove e diverse misure organizzative  volte a garantire le future necessità assistenziali, avuto particolare riguardo all’assistenza territoriale  ed alla presa in carico della persona , tenuto conto dello sviluppo delle patologie correlate e conseguenti alla malattia da COVID-19 e del ruolo sempre più essenziale delle attività di prevenzione, il fabbisogno formativo per l’anno accademico 2021/2022 per tali professioni è stato determinato in modo da garantire in tutti i casi il pieno soddisfacimento dei singoli fabbisogni espressi dalle regioni, incrementandolo, laddove il fabbisogno espresso dalla relativa Federazione nazionale fosse maggiore rispetto a quello espresso dalle Regioni, fino al raggiungimento del tetto massimo di fabbisogno nazionale espresso dalla rispettiva Federazione nazionale;

CONSIDERATO che per tutte le altre figure professionali sono state accolte pienamente le istanze delle Regioni, ad eccezione di quelle relative alle figure professionali di Farmacista e di Psicologo per le quali l’applicazione della metodologia sopra richiamata, che tiene conto in particolare dei professionisti già formati ma non ancora occupati (i cosiddetti “attivabili”), ha messo in luce una grave situazione occupazionale destinata a protrarsi anche nei prossimi anni e che pertanto, come riportato nella citata tabella 6, si è ritenuto coerentemente  anche per quanto rappresentato dalle rispettive Federazioni degli Ordini professionali , di dover confermare anche per l’a.a. 2021/2022 lo stesso fabbisogno già determinato dall’accordo Stato Regioni del 18 giugno 2020 (Rep Atti n. 83/CSR), pari rispettivamente a 448 unità per la figura di Farmacista ed a zero unità per la figura di Psicologo, in quanto la definizione  di un diverso fabbisogno rischierebbe di alimentare ulteriormente il bacino di disoccupati già esistente;   

SI CONVIENE

ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla “Determinazione del fabbisogno per l’anno accademico 2021/2022 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell’articolo 6ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni”, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante.

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