Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 dell’Intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, sul documento recante “Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria aggiornato all’anno 2021 - Regole tecniche”.
Rep. Atti n. 187/CSR del 14 settembre 2022
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 14 settembre 2022:
VISTO l’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 197, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
VISTO l’articolo 9 del Patto per la Salute 2014- 2016 di cui all’Intesa del 10 luglio 2014, Rep. Atti n. 82/CSR ed, in particolare, i commi 2 e 4 i quali prevedono che:
“ 2. Le Regioni convengono che gli accordi per la compensazione della mobilità interregionale:
- prevedono la valorizzazione dell’attività sulla base della tariffa regionale relativa ai singoli erogatori vigenti nelle regioni in cui vengono erogate le prestazioni, fino a concorrenza della tariffa massima nazionale definita sulla base della normativa vigente;
- individuano e regolamentano, ai sensi del DM 18 ottobre 2012, i casi specifici e circoscritti per i quali può essere riconosciuta una remunerazione aggiuntiva, limitatamente ad erogatori espressamente individuati e in relazione a quantitativi massimi espressamente indicati, per tenere conto dei costi associati all’eventuale utilizzo di specifici dispositivi ad alto costo.
Detti accordi devono essere approvati dalla Conferenza Stato- Regioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati”;
- In sede di accordi di cui ai commi 2 e 3 sarà possibile individuare volumi, tipologia e modalità di remunerazione aggiuntiva relative all’espianto e trasporto degli organi per il trapianto, alla ricerca e prelievo midollo osseo e CSE midollari nonché modalità di compensazione dei costi di ricoveri ospedalieri erogati, da unità operative e/o strutture pediatriche espressamente individuate alla casistica di età pediatrica ad elevata complessità assistenziale oggetto di mobilità nella misura in cui siano riconosciuti diversi da quelli della casistica generale”;
VISTO l’Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria per l’anno 2020 del 22 settembre 2021, Rep. Atti n. 174/CSR;
VISTA la nota del 3 agosto 2022, con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso, ai fini del perfezionamento del previsto accordo, la proposta relativa alla compensazione della mobilità sanitaria in epigrafe;
VISTA la nota DAR prot. n. 13009 dell’8 agosto 2022, con la quale il testo dell’accordo è stato diramato, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il 7 settembre 2022;
CONSIDERATO l’avviso favorevole sul documento in esame, comunicato per le vie brevi dal Ministero della salute in data 5 settembre 2022, in seguito al quale la riunione tecnica non ha avuto luogo;
ACQUISITO, nel corso della seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
SANCISCE ACCORDO
ai sensi dell’articolo 9, comma 2 dell’Intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, sul documento recante “Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria aggiornato all’anno 2021 - Regole tecniche”, Allegato sub A), parte integrante del presente accordo.