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Verbale della seduta del 14/09/2022

Verbale n. 18/2022

Seduta del 14 Settembre 2022

                                                                                        

 

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI

E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Il giorno 14 settembre 2022, alle ore 17.37 presso la Sala riunioni del I piano di Via della Stamperia, n. 8 in Roma, si è riunita, in seduta ordinaria, in collegamento con modalità di videoconferenza, la Conferenza Stato-Regioni, (convocata con nota DAR prot. n. 14562 P-4.37.2.21 del 12 settembre 2022 e integrata con nota DAR prot. n. 14681 P-4.37.2.21 del 13 settembre 2022), per esaminare i seguenti punti all’ordine del giorno con gli esiti indicati:

 

Approvazione dei report e dei verbali delle sedute del 27 luglio, del 3 agosto, dell’8 e del 9 settembre 2022.

Approvati

  1. Intesa, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, 119, sullo schema di D.P.C.M: relativo alla ripartizione delle risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” per l’anno 2022. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - PARI OPPORTUNITA’E FAMIGLIA)

Codice sito 4.3/2022/23 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali

     Sancita Intesa

 

  1. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - PARI OPPORTUNITA’ E FAMIGLIA)

Codice sito 4.3/2022/25 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali

Sancita Intesa

 

  1. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 662, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sullo schema di DPCM di riparto delle risorse per l’istituzione e potenziamento dei centri di riabilitazione per gli uomini autori di violenza domestica e di genere. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – PARI OPPORTUNITA’ E FAMIGLIA)

Codice sito 4.3/2022/26 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali

Sancita Intesa

 

  1. Accordo, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sulla proposta del Ministero della salute di obiettivi e criteri per la ripartizione tra le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi destinati al funzionamento delle strutture trasfusionali regionali di coordinamento. Anno 2022. (SALUTE)

Codice sito 4.10/2022/89 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali

Sancito Accordo

 

  1. Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, dell’Intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, sul documento recante “Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria aggiornato all’anno 2021 - Regole tecniche”. (REGIONI)

Codice sito 4.10/2022/83 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali

     Sancito Accordo

  1. Intesa, ai sensi dell’art.1, comma 266, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativo alle risorse per fase interpandemica PanFlu 2021-2023. ID MONITOR 4843 (SALUTE – ECONOMIA E FINANZE)

Codice sito 4.10/2022/69 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali

     Rinvio

  1. Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sugli Accordi nazionali per l’erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022 – 2024. (REGIONI)

Codice sito 4.10/2022/96 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali

Sancita Intesa

 

  1. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, sullo schema di decreto del Ministero della salute di riparto del fondo per il potenziamento dei test di Next – Generation Sequencing (NGS) – articolo 1, comma 684, 685, 686 della legge 30 dicembre 2021, n. ID MONITOR 4747 (Salute)

Codice sito 4.10/2022/80 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali   

     Rinvio

  1. Intesa, ai sensi dell’articolo 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPESS concernente il riparto delle risorse di cui all’articolo 1, comma 496 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il contributo di 20 milioni di euro per l’attività degli IRCCS in favore di cittadini residenti in Regioni diverse da quelle di appartenenza. FSN 2021. (SALUTE)

Codice sito 4.10/2022/91 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali   

Sancita Intesa

 

  1. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente le modalità di riparto delle risorse di cui all’articolo 12 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, in materia di somministrazione di vaccini in farmacia. (SALUTE)

Codice sito 4.10/2022/81 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali    

Sancita Intesa

 

 

 

 

 

  1. Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro della salute di finanziamento degli interventi e dei progetti per il settore dell’edilizia sanitaria di cui al Fondo per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato per lo sviluppo del Paese - articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. (SALUTE)

Codice sito 4.10/2022/1 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali

Sancita Intesa

 

  1. Parere ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del D.P.R. n.484 del 1997, sullo schema di decreto del Ministro della salute di modifica dei decreti del Ministro della sanità 30 gennaio 1998 e s.m. recante “Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale” e 31 gennaio 1998 e s.m. recante “Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario. (SALUTE)

Codice sito 4.10/2022/87 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali   

     Parere reso

  1. Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla proposta di obiettivi e criteri ai fini della ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dei finanziamenti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207 e del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208 in materia di rintracciabilità del sangue e servizi trasfusionali. Anno 2022. (SALUTE)

Codice sito 4.10/2022/88 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali   

     Parere reso

 

  1. Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, di attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le Direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1 lettera a) della legge 4 ottobre 2019, n.117. (SALUTE)

Codice sito 4.10/2022/85 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali   

Parere reso

  1. Designazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, di un componente dell’Osservatorio nazionale della povertà energetica istituito ai sensi del DM 29 marzo 2022, n. 131. (TRANSIZIONE ECOLOGICA)

Codice sito 4.14/2022/36 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca

     Designazione acquisita

  1. Informativa, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132, concernente il Rapporto sull’attività svolta nell’anno 2021 dal Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA). (TRANSIZIONE ECOLOGICA)

Codice sito 4.14/2022/39 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca

     Informativa resa

  1. Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo dell’11 maggio 2018, n. 52, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro della salute, con il quale sono stabilite le modalità e i tempi di accesso ai dati raccolti in allevamento finalizzati al sistema della consulenza aziendale in agricoltura. ID MONITOR 3049. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)

Codice sito 4.18/2022/49 - Servizio politiche agricole e forestali

Sancita Intesa

  1. Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto recante “Disposizioni nazionali sui programmi operativi delle OP e AOP del settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola”. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)

Codice sito 4.18/2022/53 - Servizio politiche agricole e forestali

Sancita Intesa

  1. Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto recante “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi”. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)

Codice sito 4.18/2022/54 - Servizio politiche agricole e forestali

Sancita Intesa

 

  1. Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto recante “Disposizioni nazionali in materia di fondi di esercizio e programmi operativi delle Organizzazioni di produttori e loro associazioni del settore delle patate.” (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)

Codice sito 4.18/2022/55 - Servizio politiche agricole e forestali

Sancita Intesa

  1. Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante Modifica al D.I. 9 febbraio 2021 concernente disposizioni in merito all’Istituzione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI- ECONOMIA E FINANZE)

Codice sito 4.18/2022/58 - Servizio politiche agricole e forestali

Sancita Intesa

  1. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di modifica dell’Accordo del 31 ottobre 2018 (Rep. Atti n. 198/CSR) - Rimodulazione del programma di interventi della Regione Toscana. (SALUTE)

Codice sito 4.10/2022/86 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali

     Sancito Accordo

  1. Intesa, ai sensi dell’articolo 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione per il CIPESS concernente rettifica degli atti di riparto oggetto delle Intese Stato - Regioni del 4 agosto 2021 (Rep. Atti n.152/CSR) e del 21 ottobre 2021 (Rep. Atti n.203/CSR). (SALUTE)

Codice sito 4.10/2022/97 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali

     Rinvio

  1. Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto ministeriale recante sostegni per il settore del riso in crisi di cui all’art. 1, comma 128 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)

Codice sito 4.18/2022/57 - Servizio politiche agricole e forestali

Sancita Intesa

 

 

 

 

 

 

 

 

Per le Amministrazioni dello Stato

il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, GELMINI*; il Ministro per le Pari opportunità e per la Famiglia, BONETTI (in videoconferenza); il Viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, MORELLI (in videoconferenza); il Sottosegretario alla Transizione ecologica, FONTANA (in videoconferenza); il Sottosegretario alla Salute, SILERI (in videoconferenza); il Sottosegretario alle Politiche agricole, Alimentari e Forestali, BATTISTONI (in videoconferenza); il Capo del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, SINISCALCHI**; il Coordinatore dell’Ufficio III per il coordinamento delle attività della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, LO RUSSO (in videoconferenza).

Per le Regioni e le Province autonome (in videoconferenza):

Il Presidente della Regione Molise, TOMA; il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, KOMPATCHER

__________________________

* Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, On.le Mariastella Gelmini, è delegato ad esercitare le funzioni di Presidente della Conferenza.

** Il Capo Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, Cons. Ermenegilda Siniscalchi, svolge le funzioni di Segretario della Conferenza Stato-Regioni.

Il Ministro GELMINI pone all’approvazione i report e i verbali delle sedute del 27 luglio, del 3 agosto, dell’8 e del 9 settembre 2022.

 

Non essendovi osservazioni la Conferenza approva i report e i verbali delle sedute del 27 luglio, del 3 agosto, dell’8 e del 9 settembre 2022.

 

 

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 1 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, 119, sullo schema di D.P.C.M relativo alla ripartizione delle risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” per l’anno 2022.

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa sulla nuova stesura del provvedimento trasmessa il 13 settembre u.s, con la richiesta che il Governo si impegni ad incrementare, a decorrere dal prossimo anno, le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, tenuto conto dell’aumento del numero delle strutture sui territori e dei servizi resi alle vittime.

 

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

SANCISCE INTESA nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, sullo schema di D.P.C.M. relativo alla ripartizione delle risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” per l’anno 2022, nella versione diramata il 13 settembre 2022.

(All. 1)

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 2 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere.

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa sulla nuova stesura del provvedimento pervenuta in data odierna.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nei seguenti termini:

Considerati:

- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica adottata a Istanbul l'11 maggio 2011;

- la legge 27 giugno 2013, n. 77, con la quale l'Italia ha ratificato la suddetta Convenzione;

- il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» e, in particolare, l’articolo 5;

- il Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023), presentato in Consiglio dei ministri il 18 novembre 2021, previo parere espresso dalla Conferenza Unificata in data 3 novembre 2021;

- il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con ì modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure per il sostegno e il rilancio dell’economia” e, in particolare l’art. 26-bis;

- la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022–2024” e, in particolare, l’art. 1, commi 661, 662, 663, 664, 665, 666, 669;

- l’art. 1 della citata legge n. 234 del 2021, e in particolare, il comma 662 che prevede che “Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le risorse del Fondo di cui al comma 661, tenendo conto: a) della programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli interventi già operativi per contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e per favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime; b) del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere e degli enti aventi le medesime finalità, comunque denominati, già esistenti in ciascuna regione e provincia autonoma, al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello nazionale; c) della necessità di uniformare le modalità di intervento dei centri di cui ai commi da 661 a 667, con particolare attenzione alla necessità della continuità dell'operatività e alla standardizzazione delle modalità di azione e di trattamento da parte dei soggetti che gestiscono i centri e gli enti.

Ritenuta la necessità di definire i requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza ai fini della ripartizione delle risorse relative al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2021-2022, come incrementate dall’art. 26-bis del citato decreto legge n. 104 del 2020, e dall’art. 1, commi 661 e 669, della citata legge n. 234 del 2021.

Ritenuto pertanto di dover procedere a garantire criteri omogenei a livello nazionale mediante l’individuazione di requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza.

SI CONVIENE

Art. 1 Definizione 1. I Centri per Uomini autori o potenziali autori di violenza di genere, d’ora in poi definiti C.U.A.V., sono strutture il cui personale attua i programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica e sessuale e di genere, per incoraggiarli a adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di modificare i modelli comportamentali violenti e a prevenire la recidiva. Tali programmi possono essere realizzati sia all’interno sia all’esterno delle mura penitenziarie. 2. I C.U.A.V. appartengono al sistema dei servizi antiviolenza pubblici e privati e lavorano tra loro in stretta sinergia. 3. Si tratta di programmi che, in coerenza con la Convenzione di Istanbul, in particolare l’art. 16, hanno l’obiettivo di prevenire e interrompere i comportamenti violenti, riservando attenzione prioritaria alla sicurezza e al rispetto dei diritti umani della donna e dei/delle figli/e figli minori, di limitare la recidiva, di favorire l’adozione di comportamenti alternativi da parte degli autori, di far loro riconoscere la responsabilità mediante l’acquisizione di consapevolezza della violenza agita e delle sue conseguenze, nonché di promuovere relazioni affettive improntate alla non violenza, alla parità e al reciproco rispetto. 4. I C.U.A.V. hanno come scopo prioritario una netta assunzione di responsabilità della violenza da parte degli autori e il riconoscimento del suo disvalore in quanto modalità relazionale e di risoluzione del conflitto, così come l’attuazione di un processo di cambiamento per il superamento degli stereotipi di genere e di ogni forma di discriminazione, disuguaglianza e prevaricazione. 5. In conformità con quanto esplicitato nel Preambolo della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, i programmi per gli autori di violenza si basano sulla convinzione che sia possibile intraprendere un cambiamento, poiché la violenza nella maggior parte dei casi è un comportamento appreso e una scelta, che si possono modificare attraverso l’accompagnamento e la responsabilizzazione. 6. I programmi di intervento dedicati agli autori di violenza, tenendo presente le caratteristiche specifiche delle singole situazioni, si orientano secondo i seguenti obiettivi: – assumere la responsabilità della violenza agita, attraverso la revisione critica degli atteggiamenti difensivi (negazione, minimizzazione, colpevolizzazione della vittima, uso degli stereotipi di genere); – sviluppare la percezione e la consapevolezza degli effetti dannosi che la violenza agita ha sulla salute delle persone, sulla funzione genitoriale, sul programma di crescita e sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine; – sviluppare la consapevolezza di sé, dell'altro e della relazione per migliorare la gestione degli impulsi, degli stati affettivi ed emotivi negativi e distruttivi, per ampliare il repertorio di capacità e strumenti relazionali costruttivi e cooperativi”; – promuovere una riflessione critica sulla identità maschile e sull’idea di virilità e le sue interconnessioni con la violenza di genere, anche destrutturando gli stereotipi e gli atteggiamenti ostili verso le donne. 7. I C.U.A.V. possono essere costituiti secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e possono essere gestiti da: a) Enti pubblici e locali, in forma singola o associata; b) Enti del servizio sanitario; c) Enti ed organismi del Terzo settore che abbiano maturato comprovate esperienze e competenze nell’ambito degli interventi di presa in carico e accompagnamento degli uomini autori di violenza aiutandoli ad acquisire consapevolezza sulle conseguenze della violenza agita e nella riflessione su modelli relazionali paritari e sulla genitorialità positiva, per un periodo di almeno 3 anni consecutivi; d) soggetti di cui alle lettere a), b) e c) di concerto, intesa o in forma associata. 8. Quale sia l’Ente gestore, ivi compresa un’istituzione pubblica, esso deve garantire il possesso di tutti i requisiti riportati nella presente Intesa, assicurando che i programmi siano realizzati da équipe dedicate, multidisciplinari, costituite da professionisti/e adeguatamente formati e aggiornati sul tema della violenza di genere e dell’intervento con gli autori come previsto all’art 4. 9. Gli Enti e organismi del Terzo settore di cui al comma 7, lettera c), devono, inoltre: a) essere registrati, laddove previsto, nell’apposito RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) quale registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; b) avere nello Statuto tra gli scopi sociali o tra le finalità, in maniera prevalente, i temi del contrasto alla violenza contro le donne, coerentemente con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, e aver maturato un’esperienza almeno triennale nei programmi con uomini autori di comportamenti violenti.

Art. 2 Lavoro in rete 1. Ai sensi dell’art. 1, comma 664, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, i C.U.A.V. operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici. 2. Il C.U.A.V. mantiene rapporti costanti e funzionali, anche mediante la sottoscrizione di protocolli di rete, con le strutture cui compete la prevenzione e la protezione delle vittime e la repressione dei reati di violenza, quali Centri antiviolenza, Servizi sociali degli Enti locali, Servizi ospedalieri e specialistici del Servizio sanitario regionale, Servizi giudiziari, Forze dell’ordine, Tribunali, Ordini professionali, Istituti scolastici di ogni ordine e grado operanti nel territorio, garantendo l’unitarietà e la coerenza del programma e la continuità degli interventi. 3. Il C.U.A.V.si deve dotare di una/un referente/responsabile organizzativo e gestionale per la pianificazione delle attività e il monitoraggio dei programmi, che si relaziona con i centri antiviolenza del territorio, i servizi sociali e con gli altri punti della rete di contrasto alla violenza di genere.

Art. 3 Requisiti strutturali e organizzativi 1. L’immobile destinato a sede operativa del C.U.A.V. deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente nonché gli altri requisiti previsti dalle normative regionali in materia di autorizzazione e/o accreditamento e deve essere organizzato in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy. 2. Il C.U.A.V. può articolarsi anche con sportelli, al fine di garantire l’accesso ai servizi offerti in modo diffuso sul territorio. L’accessibilità ai servizi è garantita da una presa in carico secondo le modalità condivise con il C.U.A.V. e sulla base della valutazione del rischio. 3. Il C.U.A.V. garantisce sia un’apertura di almeno 2 giorni alla settimana, anche su appuntamento, per un minimo di 12 ore settimanali anche con fasce orarie differenziate, sia un numero di telefono e una casella di posta elettronica dedicati. 4. Il C.U.A.V. adotta la Carta dei servizi esplicitando gli orari e i giorni di apertura e di accoglienza, nei locali dedicati e nelle modalità definite per tale attività. 5. Al fine di assicurare la sicurezza delle vittime, nei C.U.A.V. si esclude in ogni caso l’applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra l’autore di violenza e la vittima, e, nel caso in cui si realizzino attività che coinvolgono le vittime, come il “contatto partner”, si assicura la separatezza dei programmi e degli ambienti. 6. Se lo stesso soggetto gestore si occupa sia di vittime di violenza che di autori di comportamenti violenti, è necessario che le strutture siano separate e distanti e che non siano gli stessi operatori/operatrici a seguire vittima e autor.

Art. 4 Personale: qualifiche e formazione 1. Il C.U.A.V.si avvale di personale maschile e femminile specificamente formato ed assicura che qualsiasi interazione con la vittima di violenza sia tenuta da personale femminile specializzato sul tema della violenza di genere e sul lavoro con le vittime. 2. All’interno dell’équipe di lavoro è richiesta multidisciplinarietà, garantendo la possibilità ai C.U.A.V. di fornire risposte adeguate a bisogni complessi. A tale scopo I C.U.A.V. possono avvalersi di una supervisione clinica a supporto del personale che realizza il percorso. 3. L’équipe del C.U.A.V. è formata da almeno tre operatori/operatrici e deve comprendere almeno un/a professionista con la qualifica di psicoterapeuta o psicologo/a con una formazione specifica nel campo della violenza di genere. 4. L'équipe può comprendere altre figure professionali quali educatore/trice professionale, assistente sociale, psichiatra, avvocato/a, mediatore/trice interculturale, mediatore/trice linguistico-culturale, criminologo/a. 5. Le Regioni potranno comunque prevedere di valorizzare altre professionalità in possesso di adeguata formazione in relazione alle realtà operanti nel proprio territorio. 6. La formazione/il curriculum formativo del personale deve prevedere un numero minimo di 120 ore, di cui almeno 60 di affiancamento alle operatrici/operatori impiegate/i nel C.U.A.V. (sia per i/le volontari/e che per il personale retribuito). 7. Il C.U.A.V. deve garantire la formazione continua, di almeno 16 ore all’anno, per le figure professionali ivi operanti. Devono essere assicurate alle/agli operatrici/operatori (incluso il personale volontario) almeno 16 ore all’anno di supervisione professionale e tecnica. 8. La formazione deve essere svolta da formatori con esperienza consolidata sul tema della violenza maschile contro le donne e nello specifico con gli autori di violenza. 9. La formazione/il curriculum formativo del personale, opportunamente documentato, deve riguardare i seguenti temi: - la violenza di genere e la violenza assistita e agita sui minori, le responsabilità genitoriali, i significati attribuiti ai concetti di identità, ruolo, dinamiche di potere, stereotipi e pregiudizi implicitamente accettati nelle relazioni tra i generi; - i programmi specifici sul trattamento degli autori di violenza, i fattori e la valutazione del rischio, in un’ottica di prevenzione della recidiva, i meccanismi di negazione e minimizzazione, le principali teorie e approcci metodologici di intervento, le principali normative di riferimento, gli effetti della violenza sulle vittime, la teoria e le tecniche del colloquio, le metodologie utilizzate, la riflessione sulla propria storia e sul proprio rapporto con ruoli e identità di genere, la supervisione individuale e d’équipe e il lavoro di rete; - capacità di costruire una relazione con gli autori, e di motivarli e decostruendo le forme di resistenza al programma; - capacità di lavorare in modo rispettoso, senza colludere con abusi o manipolazioni; - competenze culturali e linguistiche; - impegno per relazioni prive di violenza e per l'uguaglianza di genere; - capacità riflessiva sulle proprie esperienze e della propria comprensione della violenza.

Art. 5 Prestazioni minime garantite 1. Il C.U.A.V. deve garantire le seguenti prestazioni minime che potranno essere attuate sia in ambito territoriale che all’interno degli Istituti di pena, in raccordo e collaborazione con gli stessi e nel contesto di programmi opportunamente riadattati all’ambito. a) Accesso ai servizi Possono accedere ai C.U.A.V. utenti di età superiore ai 18 anni. Il primo accesso informativo è senza oneri a carico del cittadino, per i successivi servizi resta fermo quanto disposto dall’art. 6 della legge 19 luglio 2019, n. 69. In deroga a quanto sopra, i C.U.A.V. potranno accogliere anche autori minorenni purché abbiano implementato attività specifiche loro rivolte e siano debitamente autorizzati all’accoglienza da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal servizio pubblico che ha in carico il caso (es U.S.S.M.). Il primo accesso viene effettuato tramite centralino telefonico, mail, segnalazioni da parte dei Servizi della rete o giudiziari, colloqui informativi e/o conoscitivi. Anche nel caso di segnalazione da terzi, ivi compresi legali di parte o Servizi pubblici, è necessario che il contatto e le richieste di intraprendere il programma provengano direttamente dall’interessato. Si accede al C.U.A.V. anche attraverso programmi di reinserimento e recupero di soggetti condannati per reati sessuali o per maltrattamento contro familiare-convivente (partner), nelle modalità e per le finalità previste dall’art. 6, comma 1 e 2, e dell’art.17 della Legge 19 luglio 2019, n.69, o nell’ambito di misure alternative previste dall’Ordinamento penitenziario. L’accesso ai servizi proposti dal C.U.A.V. può essere certificato solo dopo la fase di valutazione mirata a stabilire se esistano le condizioni necessarie per l’avvio di un programma. b) Colloqui di valutazione I colloqui di valutazione iniziali sono finalizzati a verificare che sussistano le condizioni necessarie per l'avvio del programma. Gli interventi previsti in questa fase sono svolti anche in raccordo e collaborazione con i servizi sociali, sanitari e del Terzo settore coinvolti nella rete territoriale dei servizi antiviolenza al fine di predisporre un programma che abbia come priorità l'interruzione della violenza, la sicurezza ed il supporto alle vittime. La valutazione, svolta con gli strumenti tipici di ogni figura professionale e con strumenti di valutazione del rischio, avrà come oggetto la qualità ed il livello della motivazione, la presenza di condizioni non trattate ostative l'intervento (dipendenze patologiche, disturbi psichiatrici, deficit psicofisici inabilitanti la soggettività ecc..), l'intenzione e la concreta possibilità di partecipare agli interventi proposti per tutta la durata del programma. Nel caso di utenti provenienti da altre nazioni, il C.U.A.V. valuterà anche la presenza dei requisiti minimi di comprensione della lingua italiana e/o la possibilità di disporre di figure di mediazione linguistico-culturale e di materiale informativo plurilingue. L'impossibilità di accoglimento della richiesta per mancanza delle condizioni necessarie deve essere comunicata con congruente argomentazione all'utente e all'eventuale soggetto inviante (pubblico o del privato sociale) autorizzato a riceverne notizia. Dovrà essere, altresì, comunicata una eventuale adesione inadeguata o incompleta al programma. Il C.U.A.V. può attestare che l’utente ha intrapreso ovvero ha concluso un programma. Tale attestazione non ha valore di valutazione del programma e/o del cambiamento effettivo dell’autore di violenza. c) Presa in carico (individuale e/o di gruppo) I C.U.A.V. attivano programmi che possono prevedere interventi e attività sia individuali che di gruppo, con la finalità di modificare i modelli comportamentali violenti, di favorire l’adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali e di prevenire nuove violenze; essi devono inoltre prevedere una durata minima di 60 ore, su un arco di almeno 12 mesi. L'articolazione del programma, la modalità di svolgimento e la sua durata sono definite dall'équipe osservante e dall’operatore che ha in carico il soggetto sulla base di elementi caratterizzanti la singola situazione. Il programma è attivato sulla base di un’adesione consapevole da parte dell’utente, anche attraverso la stipula di un contratto tra il C.U.A.V. e l’autore una volta appurata la motivazione a intraprendere il programma. d) Valutazione del rischio Il C.U.A.V. procede alla valutazione del rischio, che deve essere realizzata in maniera sistematica avvalendosi di procedure standardizzate o validate a livello internazionale, tenendo conto del carattere statico e dinamico dei fattori di rischio della violenza. La valutazione del rischio viene intrapresa e documentata nella fase d’inserimento, durante il programma a scadenze prefissate e in ogni altro momento in cui il comportamento dell’autore o la situazione indichino la possibilità di un cambiamento nel livello di rischio, nonché a conclusione del programma. La valutazione del rischio include il maggior numero possibile di fonti di informazione, in particolar modo il punto di vista della compagna o ex compagna, ma anche le segnalazioni della polizia e le informazioni provenienti da ogni altro tipo di ente/servizio che si occupi dell’autore o della sua famiglia (Autorità Giudiziaria, Forze dell’Ordine, Servizi sociali e/o sanitari, ecc.). Il C.U.A.V. sottoscrive e adotta protocolli sulla valutazione congiunta del rischio con altri enti della rete di protezione delle vittime di violenza e di figlie/i minori. Il C.U.A.V. segnala con tempestività alle autorità competenti le situazioni per le quali rilevi un concreto rischio di aggressione o di escalation della violenza da parte di autore partecipante al programma. Ai fini di garantire la sicurezza della donna vittima di violenza, il soggetto gestore metterà in atto ogni adempimento necessario volto a garantire la riservatezza e la non circolazione delle informazioni acquisite direttamente dalle donne e/o da chi opera con esse (es. Centri antiviolenza), evitando in ogni caso che queste siano condivise con l’autore della violenza. e) Attività di prevenzione primaria I C.U.A.V. organizzano attività di prevenzione, sensibilizzazione e formazione rivolte alla comunità attraverso incontri sul territorio o nelle scuole. I professionisti del C.U.A.V., inoltre, organizzano e partecipano a interventi formativi in collaborazione con tutti i referenti della rete di contrasto alla violenza di genere presenti sul territorio (Servizi socio-sanitari, Enti Locali, compresi servizi/enti invianti) per la diffusione della cultura della prevenzione e del contrasto della violenza di genere e domestica.

Art. 6 Sicurezza delle vittime 1. La sicurezza delle donne rappresenta l’obiettivo prioritario dei C.U.A.V. e deve essere garantita mediante l’adozione di procedure specifiche. Tra queste, il “contatto della partner” deve essere realizzato previo consenso della donna vittima di violenza ed è finalizzato a comunicarle – in maniera diretta o, laddove possibile, per il tramite dei Servizi che l’hanno in carico - adeguate informazioni sull’accesso del suo partner o ex partner al C.U.A.V., sul contenuto e i limiti del programma da questi intrapreso, sui rischi di manipolazione che l’autore potrebbe agire nei suoi confronti e sull’eventuale interruzione anticipata del programma. 2. Il C.U.A.V. dedica particolare attenzione al riconoscimento dei danni provocati ai/alle figli/e a causa dei comportamenti violenti (direttamente o indirettamente agiti su di essi) e al recupero delle capacità genitoriali ed educative, poiché i minori che vivono in contesti in cui sono messi in atto comportamenti violenti risentono sempre della violenza cui assistono o che subiscono, spesso con gravi danni che si ripercuotono nell’età adulta. Il lavoro del C.U.A.V. prevede la collaborazione per la messa in campo di azioni di protezione rivolte ai minori, quali la valutazione del rischio, e qualsiasi altra attività finalizzata alla messa in sicurezza dei minori nel rispetto della normativa vigente, in stretta sinergia con i Servizi sociali titolari della cura e tutela minori e in raccordo con gli altri attori pubblici e privati della rete antiviolenza localmente presente.

Art. 7 Attività di verifica e monitoraggio – Flusso informativo 1. I C.U.A.V. svolgono attività di raccolta dati nel rispetto della riservatezza e dell’anonimato degli utenti, e partecipano all’attività di raccolta di informazioni, ricerca e analisi sia quantitativa che qualitativa, su base territoriale, regionale o provinciale se prevista, al fine di contribuire all’alimentazione di un sistema di monitoraggio e osservazione sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne nelle sue varie forme, anche sulla base delle disposizioni e indicazioni di rilevazione proposte dal Dipartimento per le pari opportunità, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dall’Istituto nazionale di statistica e dalle Regioni. 2. Ogni C.U.A.V. si dota di modalità di registrazione e documentazione dei programmi proposti e realizzati, specificando il tipo di violenza agita e di rilevazione degli esiti e degli eventuali abbandoni. 3. Il C.U.A.V. realizza un’attività di follow up dei programmi, anche al fine di prevenire la recidiva del comportamento violento.

Art. 8 Trattamento dei dati personali 1. Il trattamento dei dati personali relativi agli utenti dei C.U.A.V. avviene nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, nonché del regolamento UE n. 679 del 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 2. I dati saranno conservati nel rispetto della predetta normativa per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono stati trattati. Gli stessi dati potranno essere conservati per periodi più lunghi esclusivamente per fini statistici o di archiviazione.

Art. 9 Accesso ai finanziamenti 1. I C.U.A.V. possono essere destinatari di finanziamenti pubblici al fine di garantire costantemente la propria attività sul territorio in collegamento con tutti i nodi della rete di contrasto alla violenza di genere. 2. I C.U.A.V., beneficiari di finanziamenti, ai sensi del citato. art. 26-bis del decreto n. 104 del 2020, devono garantire, a pena di revoca delle risorse pubbliche assegnate e di decadenza dagli elenchi e/o registri regionali dei Centri per uomini autori di violenza o potenziali autori di violenza, qualora presenti, l’attività per un periodo di tempo di almeno pari a quello per il quale è stato erogato il finanziamento. 3. Il rispetto dei requisiti previsti dalla presente Intesa costituirà condizione necessaria per l’accesso ai fondi di cui all’adottando decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) in attuazione del summenzionato art. 26-bis e dell’, l’art. 1, commi 661, 662, 663, 664, 665, 666, 669 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e per i successivi DPCM che saranno adottati per la medesima finalità.

Art. 10 Elenchi e/o registri regionali dei Centri per Uomini autori o potenziali autori di violenza 1. Le Regioni si possono dotare di appositi elenchi e/o registri, periodicamente aggiornati, in cui sono iscritti i Centri per uomini autori di violenza o potenziali autori di violenza, in possesso almeno dei requisiti previsti dalla presente Intesa. 2. Le Regioni e le Province Autonome trasmettono al Dipartimento per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati aggiornati sul numero dei C.U.A.V. operanti sul territorio in possesso dei requisiti minimi di cui alla presente Intesa ed inseriti negli appositi elenchi/Albi regionali di cui al comma 1.

Art. 11 Riesame dell’Intesa 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente Intesa, il Dipartimento per le pari opportunità, previa consultazione delle Regioni, degli Enti locali, delle principali associazioni di settore, tenendo conto, altresì, dell'impatto derivante dall’implementazione dei programmi di recupero, procede a riesaminare gli standard descritti all’art. 5.

Art. 12 Norma transitoria 1. I C.U.A.V. operanti sul territorio alla data della presente intesa potranno avvalersi di un periodo transitorio, della durata di 18 mesi, per l’adeguamento ai requisiti dell’Intesa

(All. 2)

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 3 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 662, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sullo schema di DPCM di riparto delle risorse per l’istituzione e potenziamento dei centri di riabilitazione per gli uomini autori di violenza domestica e di genere.

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa sulla nuova stesura del provvedimento del 13 settembre u.s.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 1, comma 662, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sullo schema di DPCM di riparto delle risorse per l’istituzione e potenziamento dei centri di riabilitazione per gli uomini autori di violenza domestica e di genere, nella versione diramata il 13 settembre 2022.

(All. 3)

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 4 all’o.d.g. che reca: Accordo, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sulla proposta del Ministero della salute di obiettivi e criteri per la ripartizione tra le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi destinati al funzionamento delle strutture trasfusionali regionali di coordinamento. Anno 2022.

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’accordo.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

SANCISCE ACCORDO ai sensi dell'articolo 6, comma 1, Iettera c), della legge 21 ottobre 2005, n.219, sulla proposta del Ministero della salute di obiettivi e criteri per la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dei fondi destinati al funzionamento delle strutture trasfusionali regionali di coordinamento - Anno 2022, che, allegato sub A) all’atto, ne costituisce parte integrante.

(All. 4)

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 5 all’o.d.g. che reca: Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, dell’Intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, sul documento recante “Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria aggiornato all’anno 2021 - Regole tecniche”.

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’accordo.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

SANCISCE ACCORDO ai sensi dell’articolo 9, comma 2, dell’Intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, sul documento recante “Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria aggiornato all’anno 2021 - Regole tecniche”, Allegato sub A), parte integrante dell’accordo.

(All. 5)

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 6 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativo alle risorse per fase interpandemica PanFlu 2021-2023. ID MONITOR 4843

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, chiede il rinvio del punto per ulteriori approfondimenti.

Il Sottosegretario SILERI accoglie il rinvio.

Pertanto il punto è rinviato.

 Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 7 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sugli Accordi nazionali per l’erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022 – 2024.

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa.

Il Ministro GELMINI comunica che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha inviato una nota in cui viene riportata una richiesta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che chiede di precisare, nell’Intesa, che “Alle attività di cui alla presente intesa si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e dunque senza nuovi né maggiori oneri per lo Stato, per la Finanza Pubblica”.

Il Presidente TOMA accoglie la richiesta del MEF.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

SANCISCE INTESA ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n.323, sugli Accordi nazionali per l’erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022 - 2024, allegato sub A) e sub B), parte integrante dell’atto, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza.

(All. 6)

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 8 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, sullo schema di decreto del Ministero della salute di riparto del fondo per il potenziamento dei test di Next – Generation Sequencing (NGS) – articolo 1, comma 684, 685, 686 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ID MONITOR 4747

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, chiede il rinvio del punto per ulteriori approfondimenti.

Pertanto il punto è rinviato.

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 9 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPESS concernente il riparto delle risorse di cui all’articolo 1, comma 496 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il contributo di 20 milioni di euro per l’attività degli IRCCS in favore di cittadini residenti in Regioni diverse da quelle di appartenenza. FSN 2021.

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

SANCISCE INTESA ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3l marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPESS concernente il riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il contributo di 20 milioni di euro per l'attività degli IRCCS in favore di cittadini residenti in Regioni diverse da quelle di appartenenza. FSN 2021.

(All. 7)

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 10 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente le modalità di riparto delle risorse di cui all’articolo 12 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, in materia di somministrazione di vaccini in farmacia.

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente le modalità di riparto delle risorse di cui all’articolo 12 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, in materia di somministrazione di vaccini in farmacia.

(All. 8)

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 11 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro della salute di finanziamento degli interventi e dei progetti per il settore dell’edilizia sanitaria di cui al Fondo per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato per lo sviluppo del Paese - articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa sull’ultima stesura del provvedimento.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di Decreto del Ministro della salute di finanziamento degli interventi e dei progetti per il settore dell’edilizia sanitaria di cui al Fondo per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato per lo sviluppo del Paese - articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

(All. 9)

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 12 all’o.d.g. che reca: Parere ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del D.P.R. n.484 del 1997, sullo schema di decreto del Ministro della salute di modifica dei decreti del Ministro della sanità 30 gennaio 1998 e s.m. recante “Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale” e 31 gennaio 1998 e s.m. recante “Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario.

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

ESPRIME PARARE FAVOREVOLE ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del D.P.R. n. 484 del 1997, sullo schema di decreto del Ministro della salute di modifica dei decreti del Ministro della sanità 30 gennaio 1998 e s.m. recante “Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale” e 31 gennaio 1998 e s.m. recante “Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario”.

(All. 10)

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 13 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla proposta di obiettivi e criteri ai fini della ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dei finanziamenti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207 e del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208 in materia di rintracciabilità del sangue e servizi trasfusionali. Anno 2022.

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla proposta di obiettivi e criteri ai fini della ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dei finanziamenti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207 e del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208 in materia di rintracciabilità del sangue e servizi trasfusionali. Anno 2022.

(All. 11)

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 14 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, di attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti e che abroga le Direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n.117.

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole, condizionato all’accoglimento di alcune proposte di modifica irrinunciabili e prioritarie per le Regioni, relative al Registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, all’informazione e formazione dei Dirigenti e dei preposti, all’informazione e la formazione dei lavoratori e alle modifiche all’allegato 1 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle condizioni e delle modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo stesso per le pratiche. (All. 1/a)

Il Sottosegretario SILERI accoglie le modifiche proposte dalle Regioni.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, ai sensi dell’articolo dell’ articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, di attuazione della Direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, che abroga le Direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 97/43/EURATOM e 2003/122/EURATOM e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1 lettera a) della legge 4 ottobre 2019, n.117.

(All. 12)

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 15 all’o.d.g. che reca: Designazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, di un componente dell’Osservatorio nazionale della povertà energetica istituito ai sensi del DM 29 marzo 2022, n. 131.

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa la dott.ssa Deborah Casinelli della Regione Lazio. (All. 2/a)

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

DESIGNA la dott.ssa Deborah Casinelli della Regione Lazio, quale rappresentante delle Regioni e delle Province autonome in seno all’Osservatorio nazionale della povertà energetica, istituito ai sensi del DM 29 marzo 2022, n. 131.

(All. 13)

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 16 all’o.d.g. che reca: Informativa, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132, concernente il Rapporto sull’attività svolta nell’anno 2021 dal Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA).

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, prende atto dell’Informativa.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

PRENDE ATTO ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132, del Rapporto sull’attività svolta nell’anno 2021 dal Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA).

(All. 14)

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 17 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo dell’11 maggio 2018, n. 52, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro della salute, con il quale sono stabilite le modalità e i tempi di accesso ai dati raccolti in allevamento finalizzati al sistema della consulenza aziendale in agricoltura.  ID MONITOR 3049.

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa sulla nuova stesura del provvedimento.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo dell’11 maggio 2018, n. 52, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro della salute, con il quale sono stabilite le modalità e i tempi di accesso ai dati raccolti in allevamento finalizzati al sistema della consulenza aziendale in agricoltura.

(All. 15)

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 18 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto recante “Disposizioni nazionali sui programmi operativi delle OP e AOP del settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola”.

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa, condizionata all’accoglimento degli emendamenti riportati in un documento. Altresì, chiede di considerare, per la presentazione dei programmi operativi, il valore della produzione commercializzata maturata nell’anno 2022 anziché nell’anno 2021. (All. 3/a)

Il Sottosegretario BATTISTONI accoglie gli emendamenti proposti dalle Regioni, in particolare la richiesta di utilizzare l’anno solare 2022 anziché il 2021 per il calcolo del valore della produzione commercializzata. Ciò implica lo spostamento di alcune date per la presentazione e l’istruttoria dei programmi.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto recante “Disposizioni nazionali sui programmi operativi delle OP e AOP del settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola”, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza.

(All. 16)

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 19 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto recante “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi”.

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa sul nuovo testo del 13 settembre u.s., condizionata all’accoglimento dell’emendamento concordato con il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, come riportato nel documento trasmesso. (All. 4/a)

Il Sottosegretario BATTISTONI accoglie gli emendamenti presentati dalle Regioni.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto recante “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi”, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza.

(All. 17)

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 20 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto recante “Disposizioni nazionali in materia di fondi di esercizio e programmi operativi delle Organizzazioni di produttori e loro associazioni del settore delle patate.”

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa, condizionata all’accoglimento dell’emendamento così riportato: all’articolo 6, comma 2, eliminare le parole “filiali partecipate al 90% dalle OP ed AOP”. 

Il Sottosegretario BATTISTONI accoglie l’emendamento proposto dalle Regioni.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto recante “Disposizioni nazionali in materia di fondi di esercizio e programmi operativi delle Organizzazioni di produttori e loro associazioni del settore delle patate”, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza.

(All. 18)

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 21 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante Modifica al D.I. 9 febbraio 2021 concernente disposizioni in merito all’Istituzione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa. 

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “Modifica al D.I. 9 febbraio 2021 concernente disposizioni in merito all’Istituzione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati”.

(All. 19)

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 22 all’o.d.g. che reca: Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di modifica dell’Accordo del 31 ottobre 2018 (Rep. Atti n. 198/CSR) - Rimodulazione del programma di interventi della Regione Toscana.

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’accordo.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

SANCISCE ACCORDO tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini:

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 7 agosto 2019, il quale, in attuazione dell'Accordo del 31 ottobre 2018 - Rep. Atti n. 198/CSR - prevede, nell'allegato A, tra l'altro, i progetti di investimento della Regione Toscana;

PRESO ATTO della nota prot. n. 416051 del 26 ottobre 2021, con cui la Regione Toscana ha chiesto la rimodulazione del finanziamento previsto per realizzare i propri interventi;

SI CONVIENE

nei termini riportati nell’Atto di Conferenza e a parziale modifica dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 31 ottobre 2018, sulla rimodulazione del programma di interventi della Regione Toscana, di cui all'articolo 1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come riportato nella tabella allegata (All. A).

(All. 20)

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 23 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione per il CIPESS concernente rettifica degli atti di riparto oggetto delle Intese Stato - Regioni del 4 agosto 2021 (Rep.Atti n.152/CSR) e del 21 ottobre 2021 (Rep.Atti n.203/CSR).

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, chiede il rinvio del punto per ulteriori approfondimenti.

Pertanto il punto è rinviato.

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 24 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto ministeriale recante sostegni per il settore del riso in crisi di cui all’art. 1, comma 128 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa, condizionata all’accoglimento degli emendamenti così come riportati nel documento inviato.  (All. 5/a)

Il Sottosegretario BATTISTONI accoglie gli emendamenti presentati dalle Regioni.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto ministeriale recante sostegni per il settore del riso in crisi di cui all’art. 1, comma 128, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, come nei termini riportati nell’Atto0 di Conferenza.

(All. 21)

Il Ministro GELMINI, su richiesta del Presidente Toma, pone all’esame un punto non iscritto all’o.d.g. che reca: Interventi di contrasto all'emergenza abitativa

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, chiede al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, la costituzione urgente di un Tavolo tecnico che definisca le procedure semplificate da attivare in via autonoma, a livello regionale, per il riscatto degli alloggi del Programma “Ventimila alloggi in affitto”. (All. 6/a)

 

 

Il Ministro GELMINI ringrazia tutti per la collaborazione e dichiara conclusi i lavori della Conferenza Stato-Regioni alle ore 17.49.

                 Il Segretario                                                                                Il Presidente

    Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                                          Mariastella Gelmini

 

DISTINTA DEGLI ALLEGATI

 

 

  1. 1 ALL. 1             REP. ATTI N. 183/CSR 14 SETTEMBRE 2022

 

  1. 2 ALL. 2 REP. ATTI N. 184/CSR 14 SETTEMBRE 2022

 

  1. 3 ALL. 3 REP. ATTI N. 185/CSR 14 SETTEMBRE 2022

 

  1. 4 ALL. 4 REP. ATTI N. 186/CSR 14 SETTEMBRE 2022

 

  1. 5 ALL. 5 REP. ATTI N. 187/CSR 14 SETTEMBRE 2022

 

  1. 7 ALL. 6 REP. ATTI N. 189/CSR 14 SETTEMBRE 2022

 

  1. 9 ALL. 7 REP. ATTI N. 191/CSR 14 SETTEMBRE 2022

 

  1. 10 ALL. 8 REP. ATTI N. 192/CSR 14 SETTEMBRE 2022

 

  1. 11 ALL. 9 REP. ATTI N. 193/CSR 14 SETTEMBRE 2022

 

  1. 12 ALL. 10 REP. ATTI N. 194/CSR 14 SETTEMBRE 2022

 

  1. 13 ALL. 11 REP. ATTI N. 195/CSR 14 SETTEMBRE 2022

 

  1. 14 ALL. 1/a DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME

                                 ALL. 12                                   REP. ATTI N. 196/CSR 14 SETTEMBRE 2022

 

  1. 15 ALL. 2/a DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME

                                 ALL. 13                                   REP. ATTI N. 197/CSR 14 SETTEMBRE 2022

 

  1. 16 ALL. 14 REP. ATTI N. 198/CSR 14 SETTEMBRE 2022

 

  1. 17 ALL. 15 REP. ATTI N. 199/CSR 14 SETTEMBRE 2022

 

  1. 18 ALL. 3/a DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME

                                 ALL. 16                                   REP. ATTI N. 200/CSR 14 SETTEMBRE 2022

 

  1. 19 ALL. 4/a DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME

                                 ALL. 17                                   REP. ATTI N. 201/CSR 14 SETTEMBRE 2022

 

  1. 20 ALL. 18 REP. ATTI N. 202/CSR 14 SETTEMBRE 2022

 

 

 

  1. 21 ALL. 19 REP. ATTI N. 203/CSR 14 SETTEMBRE 2022

 

  1. 22 ALL. 20 REP. ATTI N. 204/CSR 14 SETTEMBRE 2022

 

  1. 24 ALL. 5/a DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME

                                 ALL. 21                                   REP. ATTI N. 205/CSR 14 SETTEMBRE 2022

 

Punto Fuori sacco  ALL. 6/a                       DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME

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