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Repertorio atto n. 183/CSR

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione per il CIPESS, concernente la ripartizione delle somme accantonate sul Fondo sanitario nazionale 2022, per l’esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro. 

Rep. atti n. 183/CSR del 2 agosto 2023

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell’odierna seduta del 2 agosto 2023:

VISTO l’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, il quale prevede che “il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della salute, d’intesa con la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale”;

VISTO il comma 34-bis del predetto articolo 1, il quale prevede che “a decorrere dall’anno 2009, il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e Bolzano, provvede a ripartire tra le regioni le quote vincolate del Fondo sanitario nazionale, ai sensi del sopramenzionato comma 34, all’atto dell’adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle Regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente”;

VISTO il comma 40 del sopramenzionato articolo 1, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali collocate nelle classi a) e b), di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti nelle rispettive percentuali sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull’importo al lordo del ticket e al netto dell’IVA;

VISTO l’articolo 1, comma 551, lettera a), numero 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha apportato modifiche al suddetto comma 40, inserendo nella parte finale dello stesso comma il seguente periodo: “Le percentuali di sconto di cui al presente comma, nonché quelle di cui al primo periodo del comma 2 dell’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano alle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell’IVA inferiore a euro 150.000”;

VISTO il comma 552 del predetto articolo 1, secondo cui agli oneri derivanti dal comma 551, lettera a), numero 2, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante il finanziamento di cui all’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTA l’intesa del 18 dicembre 2019 (Rep. atti n. 209/CSR), concernente il Patto per la salute per gli anni 2019–2021 e, in particolare, la scheda 1, la quale prevede che “Ai fini di una tempestiva assegnazione delle risorse per lo svolgimento delle relative attività in corso d’anno, Governo e Regioni convengono sulle necessità di ricondurre le quote vincolate del Riparto del fabbisogno sanitario standard all’interno del riparto relativo alla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard fermi restando i criteri di assegnazione come definiti nelle ultime proposte di riparto relative alle quote oggetto di riconduzione e sulle quali sono state sancite le intese della  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, operando nell’anno successivo a quello di riferimento i dovuti conguagli sulla base degli ultimi dati resi disponibili”;

VISTO l’atto di questa Conferenza, rep. n. 280/CSR, concernente l’intesa sancita nella seduta del 21 dicembre 2022, relativa alla ripartizione alle Regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal Piano sanitario nazionale per l’anno 2022, ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996, con la quale è stata accantonata la somma pari a euro 4.000.000, prevista dal citato comma 551 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018;

VISTA la nota del Ministero della salute del 12 luglio 2023, acquisita al prot. DAR n. 16120, con la quale è stata trasmessa la proposta di deliberazione per il CIPESS in argomento, su cui è stato acquisito l’assenso tecnico del Ministero dell’economia e delle finanze in data 17 maggio 2023;

VISTA la nota prot. DAR n. 16375 del 13 luglio 2023, con la quale l’ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha diramato la suddetta proposta di deliberazione;

VISTA la nota del 28 luglio 2023, acquisita al prot. DAR n. 18103, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha comunicato l’assenso tecnico sulla proposta di deliberazione in parola;

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’intesa sulla proposta del Ministero della salute;

ACQUISITO l’assenso del Governo;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione per il CIPESS, concernente la ripartizione delle somme accantonate sul Fondo sanitario nazionale 2022, per l’esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro, che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante.

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