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Repertorio atto n. 207/CSR

Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla proposta di integrazione dell’articolo 10, comma 2, lett. c), del documento “La formazione continua nel settore salute”, allegato A, dell’Accordo 2 febbraio 2017 (Rep. Atti 14/CSR del 2 febbraio 2017).

Rep. atti n. 207/CSR del 28 novembre 2024.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella odierna seduta del 28 novembre 2024:

VISTO l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo cui Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO l’accordo sancito da questa Conferenza nella seduta del 1° agosto 2007 (rep. atti n. 168/2007), concernente il “Riordino del sistema di formazione continua in medicina”;

VISTO l’articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo cui il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM) è disciplinato secondo le disposizioni di cui al citato accordo del 1° agosto 2007; la gestione amministrativa del programma ECM ed il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all’articolo 16-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, sono trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; la Commissione nazionale per la formazione continua, che svolge le funzioni ed i compiti indicati nel richiamato accordo del 1° agosto 2007, è costituita con decreto del Ministro della salute nella composizione individuata nel predetto accordo;

VISTO l’articolo 2, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base al quale i contributi alle spese previsti dall’articolo 92, comma 5, della legge n. 388 del 2000, affluiscono direttamente al bilancio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismi previsti dal citato accordo del 1° agosto 2007;

VISTO l’accordo sancito da questa Conferenza nella seduta del 2 febbraio 2017 (rep. atti n. 14/CSR) sul documento «La formazione continua nel settore salute», allegato A del medesimo accordo e, in particolare, l’articolo 10 relativo alla composizione della Commissione nazionale per la formazione continua;

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza

sanitaria del Ministero della salute», che al Capo II «Professioni sanitarie» ha riordinato, tra l’altro, la disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie;

VISTO il decreto del Ministro della salute 8 settembre 2022, n. 183, «Regolamento recante istituzione degli Ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista e della Federazione nazionale degli Ordini della professione sanitaria di fisioterapista», in attuazione dell’articolo 4, comma 9, lett. d), della legge 11 gennaio 2018, n. 3;

VISTA la nota del 25 ottobre 2024, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di integrazione dell’articolo 10, comma 2, lett. c), del citato allegato A dell’accordo del 2 febbraio 2017, prevedendo un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista, in qualità di esperto, alla luce della nuova normativa, acquista al prot. DAR. n. 16948 e diramata con nota prot. DAR n. 17107 del 29 ottobre 2024;

VISTA la nota del 19 novembre 2024, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha comunicato l’assenso sulla proposta di integrazione in esame, acquisita al prot. DAR n. 18518;

VISTA la nota del 27 novembre 2024, acquisita al prot. DAR n. 19106 in pari data, diramata con nota DAR prot. n. 19112 del 28 novembre, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro dell’economia e delle finanze ha trasmesso il parere reso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sul provvedimento in esame, nel quale è stato rappresentato “a titolo collaborativo, che l’inserimento della disposizione non appare coordinato con il numero complessivo di esperti che sono designati dalle federazioni di ordini, collegi e associazioni delle professioni sanitarie di cui alla lettera c), comma 2, dell’articolo 10. Sarebbe, pertanto, opportuno chiarire se si intenda aumentare il numero degli esperti ovvero procedere con una sostituzione, lasciando inalterato il numero degli stessi”;

CONSIDERATO che nel corso della seduta del 28 novembre 2024 di questa Conferenza:

· le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all’accordo;

· il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze ha assentito;

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla proposta di integrazione di seguito riportata:

- all’articolo 10, comma 2, lett. c), del documento “La formazione continua nel settore salute”, allegato A all’accordo 2 febbraio 2017 (rep. atti 14/CSR del 2 febbraio 2017), dopo il n. 13) è

inserito il seguente: “14) un esperto è designato dalla Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista”.