Repertorio atto n. 69/CSR
Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2026-2031.
Repertorio atti n. 69/CSR del 21 maggio 2026.
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nella seduta del 21 maggio 2026:
VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato - Regioni, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
VISTA l’intesa sancita, con atto rep. n. 2271, nella seduta del 23 marzo 2005 di questa Conferenza, concernente l’attuazione dell’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la quale, all’articolo 4, comma 1, lettera e), prevede, per la completa attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007, di destinare 200 milioni di euro, oltre alle risorse previste dagli accordi per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale;
VISTA l’intesa sancita, con atto rep. n. 82, nella seduta del 10 luglio 2014 di questa Conferenza, concernente il Patto per la salute 2014-2016, la quale, all’articolo 17, comma 1, conferma per gli anni 2014 - 2016, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 1, del medesimo Patto, la destinazione di 200 milioni di euro annui, oltre alle risorse individuate a valere sulla quota di finanziamento vincolato per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 27 dicembre 1996, n. 662;
VISTO l’accordo sancito, con atto rep. n. 160, nella seduta del 15 settembre 2016 di questa Conferenza, sul documento recante “Piano nazionale della cronicità” di cui all’articolo 5, comma 21, della citata intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014, concernente il Patto della salute per gli anni 2014-2016;
VISTO il decreto 12 gennaio 2017, del Presidente del Consiglio dei ministri, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
VISTO il decreto 12 marzo 2019, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria”;
VISTA l’intesa sancita, con atto rep. n. 209, nella seduta del 18 dicembre 2019 di questa Conferenza, concernente il Patto per la salute per gli anni 2019-2021 e, in particolare, la Scheda 8 “Sviluppo dei servizi di prevenzione e tutela della salute. Sviluppo delle reti territoriali. Riordino della medicina generale” e la Scheda 12 “Prevenzione”;
VISTO l’accordo sancito, con atto rep. n. 54, nella seduta del 31 marzo 2020 di questa Conferenza, concernente la proposta del Ministro della salute di linee progettuali per l’utilizzo, da parte delle regioni, delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2020, tra le quali è ricompresa la linea progettuale “Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione”, con vincolo di risorse pari a 240 milioni di euro, di cui il 5 per mille dedicato al Supporto PNP – Network;
VISTA l’intesa sancita, con atto rep. n. 127, nella seduta del 6 agosto 2020 di questa Conferenza, concernente il Piano nazionale della prevenzione (PNP) per gli anni 2020-2025;
VISTA l’intesa sancita con atto rep. n. 228, nella seduta del 17 dicembre 2020 di questa Conferenza, con la quale è stato integrato il Piano Nazionale per la prevenzione (PNP) 2020-2025;
VISTA l’intesa sancita con atto rep. n. 51, nella seduta del 5 maggio 2021 di questa Conferenza, concernente il posticipo delle fasi di pianificazione e adozione dei Piani regionali della prevenzione di cui al Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2020 – 2025;
VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” e, in particolare, l’articolo 27, concernente l’istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS);
VISTO il decreto 9 giugno 2022, del Ministero della salute, recante “Individuazione dei compiti dei soggetti che fanno parte del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS)”;
VISTO il decreto 23 maggio 2022, n. 77, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale”;
VISTO l’accordo sancito, con atto rep. n. 175, nella seduta del 23 ottobre 2025 di questa Conferenza, sul documento recante “Piano nazionale della cronicità” - proposta di aggiornamento;
VISTO l’accordo sancito, con atto rep. n. 270, nella seduta del 29 dicembre 2025 di questa Conferenza, concernente la proposta del Ministro della salute sulle linee progettuali per l’utilizzo, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2025, il quale prevede la linea progettuale “Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione”, con vincolo di risorse pari a 240 milioni di euro, di cui il 5 per mille dedicato al Supporto PNP – Network;
VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” e, in particolare, l’articolo 1, il quale prevede:
- al comma 333, che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 2.382,2 milioni di euro per l’anno 2026, 2.631 milioni di euro per l’anno 2027 e 2.633,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028;
- al comma 340, che, al fine di potenziare le misure in materia di prevenzione collettiva e sanità pubblica, una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 238 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, è destinata al rafforzamento degli interventi nel settore;
- al comma 341, che, per l’anno 2026, un importo aggiuntivo rispetto a quello previsto al comma 340 del medesimo articolo 1, pari a 247 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per 127 milioni di euro, e a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard di cui al comma 333 del medesimo articolo 1 per 120 milioni di euro, è destinato all’ulteriore potenziamento delle misure di prevenzione;
VISTA la nota prot. n. 34488 del 12 dicembre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 21735, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro della salute ha inviato, ai fini dell’esame da parte di questa Conferenza, lo schema di intesa sulla proposta di Piano nazionale della prevenzione (PNP) per gli anni 2026 – 2031, corredata del relativo documento concernente il predetto Piano;
VISTA la nota prot. DAR n. 21817 del 15 dicembre 2025, con la quale la suddetta documentazione è stata trasmessa alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 13 gennaio 2026;
VISTA la comunicazione del 12 gennaio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 392 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 394, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e Province autonome ha inviato una bozza di intesa, rivista sulla base delle osservazioni formulate dalle regioni, nonché un documento contenente le osservazioni al Piano della prevenzione di cui trattasi, non ancora recepite nel testo;
VISTA la comunicazione del 14 gennaio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 557 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 573, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale l’Area prevenzione e sanità pubblica del Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all’esito della citata riunione tecnica del 13 gennaio 2026, ha inviato un documento contenente ulteriori osservazioni rispetto a quelle già trasmesse con la menzionata comunicazione del 12 gennaio 2026, con la richiesta al Ministero della salute di inviare un nuovo testo della proposta d’intesa e del Piano di cui trattasi, al fine dell’acquisizione dell’intesa nella prima seduta utile di questa Conferenza;
VISTA la nota prot. n. 4036 del 6 febbraio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 2354 e trasmessa il 9 febbraio 2026, con nota prot. DAR n. 2430, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale l’Ufficio di gabinetto del Ministro della salute ha inviato un nuovo testo dello schema di intesa in titolo e dell’allegato documento relativo al Piano nazionale della prevenzione, con la richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze nonché al Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e Province autonome di un riscontro in merito, ai fini della prosecuzione del relativo iter istruttorio;
VISTA la comunicazione del 10 febbraio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 2582, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, acquisito il parere favorevole dell’Area prevenzione e sanità pubblica, ha espresso il proprio assenso sull’ultimo testo del provvedimento di cui trattasi trasmesso con la citata nota DAR n. 2430;
VISTA la nota prot. DAR n. 2588 del 10 febbraio 2026, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso la suddetta comunicazione alle amministrazioni statali interessate, con la richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze di fornire un riscontro in merito al testo modificato dello schema di intesa e dell’allegato Piano nazionale della prevenzione, inviati con la sopra citata nota prot. DAR n. 2430 del 9 febbraio 2026;
VISTA la nota prot. n. 7599 del 9 marzo 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 4522, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro della salute ha chiesto un riscontro al Ministero dell’economia e delle finanze, aderendo alla richiesta avanzata con la citata nota prot. DAR n. 2588, con la segnalazione, espressa dall’Area prevenzione e sanità pubblica del Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, “dell’urgenza di completare l’iter di approvazione del provvedimento, evidenziando le criticità conseguenti alla tempestiva mancata adozione del Piano”;
VISTA la nota prot. n. 12259 del 15 aprile 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 7161, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro della salute ha inviato un nuovo testo dello schema di intesa di cui trattasi, ridefinito mediante la revisione delle scadenze previste dall’articolo 1 del medesimo schema per l’anno 2026, in considerazione del ritardo nell’approvazione del documento di cui trattasi ed evidenziando l’importanza di concludere il relativo iter con urgenza, con la richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze di esprimersi al riguardo;
VISTO lo schema di intesa di cui trattasi trasmesso con la citata nota prot. n. 12259 del 15 aprile 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 7161, le cui premesse riportano, tra l’altro che:
“- CONSIDERATO che il Piano Nazionale della Prevenzione rappresenta lo strumento fondamentale di pianificazione centrale degli interventi di prevenzione e promozione della salute con un sistema di valutazione, basato su indicatori e relativi standard, che attraverso i Piani Regionali della Prevenzione (PRP) consente di misurare, nel tempo e in coerenza con la verifica dell’applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, l’impatto sia di processo che di esito in termini di salute, anche in relazione alla verifica degli adempimenti dei Livelli Essenziali di Assistenza;
- CONSIDERATO, altresì, che la citata Intesa del 6 marzo 2025 (Rep. Atti n. 28/CSR) ritiene opportuno mantenere l’utilizzo della Piattaforma web-based per la pianificazione, il monitoraggio e la valutazione dei piani regionali di prevenzione (PF) quale strumento di accompagnamento esclusivo, sostanziale e formale, e dunque vincolante, per la presentazione dei PRP e per la documentazione dello stato di avanzamento degli stessi ai fini degli stessi, anche in relazione alla verifica degli adempimenti dei Livelli Essenziali di Assistenza;
- RITENUTO prioritario un approccio integrato e sinergico tra prevenzione e assistenza, promuovendo il raccordo operativo tra il Piano Nazionale della Prevenzione e altri Piani di settore, coinvolgendo tutte le aree di competenza del Servizio Sanitario, al fine di assicurare ai cittadini uniformità, equità e continuità nell’accesso alla promozione della salute e alle cure;
- RITENUTO, altresì, necessario consolidare le azioni di promozione della salute e prevenzione, secondo una visione che considera la salute come risultato di uno sviluppo armonico e sostenibile dell’essere umano, della natura e dell’ambiente (One Health);
- TENUTO CONTO che il Coordinamento Interregionale Area Prevenzione e Sanità Pubblica ha proposto di individuare, tra gli obiettivi di ciascun Programma Predefinito del Piano oggetto della presente Intesa, obiettivi “traccianti”, ritenuti prioritari in ragione del loro impatto sui determinanti di salute o sul funzionamento del sistema di prevenzione, nonché di considerare gli indicatori associati a tali obiettivi “traccianti” sia come categoria di indicatori a sé stante che nel computo del totale degli indicatori, ai fini della valutazione finalizzata alla certificazione dei Piani Regionali della Prevenzione per gli anni 2027-2031”;
VISTA la nota prot. DAR n. 7296 del 17 aprile 2026, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso la suddetta documentazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze e al Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di fornire un sollecito riscontro in merito all’ultima versione dello schema di intesa di cui trattasi;
VISTA la comunicazione del 24 aprile 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 7842, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso l’assenso sull’ultimo testo dello schema di intesa, trasmesso con la citata nota DAR prot. n. 7296, con la richiesta che “in sede di Conferenza Stato - Regioni sia confermato quanto già condiviso in sede tecnica dal Ministero della salute, nello specifico in sede di riunione del Coordinamento Interregionale dell’Area Prevenzione e Sanità pubblica dello scorso 21 aprile, in ordine alle scadenze indicate nell’Intesa sul PNP 2026-2031 all’articolo 1: le scadenze del 31 maggio 2026 (comma 4) e del 30 settembre 2026 (comma 5) sono da considerarsi prescrittive ma non perentorie, mentre resta confermata come perentoria la data del 31 dicembre 2026 (comma 7) per la conclusione dell’iter di approvazione dei Piani Regionali della Prevenzione”;
VISTA la nota prot. DAR n. 7867 del 24 aprile 2026, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso la suddetta comunicazione alle amministrazioni statali interessate, con la richiesta di voler fornire un riscontro in merito;
VISTA la nota prot. n. 14931 del 6 maggio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 8622, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro della salute ha rinnovato al Capo di gabinetto del Ministro dell’economia e delle finanze la richiesta di un riscontro in merito allo schema di intesa di cui trattasi, al fine della positiva definizione dell’iter istruttorio;
VISTA la comunicazione del 21 maggio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 9718 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 9724, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale l’Ufficio di gabinetto del Ministro dell’economia e delle finanze ha trasmesso il parere reso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze sullo schema di accordo in titolo;
CONSIDERATO che nel corso della seduta del 21 maggio 2026 di questa Conferenza:
- le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all’intesa, con la richiesta al Ministero della salute di confermare quanto già condiviso in sede tecnica, in ordine alle scadenze indicate nell’intesa sul Piano e in particolare:
- all’articolo 1: le scadenze del 31 maggio 2026, di cui al comma 4, e del 30 settembre 2026, di cui al comma 5, sono da considerarsi prescrittive ma non perentorie;
- all’articolo 1, comma 7, resta confermata come perentoria la data del 31 dicembre 2026 per la conclusione dell’iter di approvazione dei Piani Regionali della Prevenzione;
- il Sottosegretario di Stato per la salute, con riferimento alla suddetta richiesta formulata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ha confermato quanto già condiviso tra gli uffici ministeriali e il Coordinamento Interregionale dell’Area Prevenzione e Sanità pubblica nella riunione tecnica del 21 aprile 2026;
- il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze ha rappresentato che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ritiene opportuno ricevere, ove possibile, la relazione tecnica rispetto al Piano Nazionale della Prevenzione;
- il Capo di Gabinetto del Ministro della salute si è impegnato a fornire la suddetta relazione tecnica, chiesta dal Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, il quale ha pertanto espresso il proprio assenso;
ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
SANCISCE INTESA
ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul Piano nazionale della prevenzione (PNP) 2026-2031, nei seguenti termini:
Art. 1
(Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031)
1. È approvato il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2026-2031, di cui all’Allegato A), parte integrante del presente atto.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a recepire il documento con propri provvedimenti e a darne attuazione nei rispettivi ambiti territoriali, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, adottando nei Piani Regionali della Prevenzione (PRP) le soluzioni organizzative più idonee in relazione alle esigenze della propria programmazione.
3. Il Ministero della salute, di concerto con le regioni e le province autonome, rende disponibili i seguenti strumenti a supporto della predisposizione e del monitoraggio dei Piani Regionali della Prevenzione (PRP):
a. piattaforma web-based a supporto del PNP e dei PRP (PF);
b. documento di traduzione operativa dell’approccio all’equità in salute (allegato 1 del Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031).
4. Entro il 31 maggio 2026, le regioni e le province autonome recepiscono la presente Intesa con apposito atto, che preveda la condivisione e l’impegno all’adozione, nei PRP, della visione, dei principi, delle priorità e della struttura del PNP.
5. Entro il 30 settembre 2026, le regioni e le province autonome inseriscono in PF le informazioni relative alla pianificazione regionale, secondo il format previsto.
6. Entro il 30 novembre 2026, il Ministero esamina la pianificazione regionale, anche proponendo eventuali integrazioni alle regioni e alle province autonome.
7. Entro il 31 dicembre 2026, le regioni e le province autonome adottano con apposito atto il PRP.
8. Entro il 31 marzo di ogni anno (2028-2031), le regioni e le province autonome documentano in PF lo stato di avanzamento nella realizzazione dei PRP al 31 dicembre dell’anno precedente, secondo il format previsto.
9. Per l’anno 2026, la valutazione finalizzata alla certificazione del PRP ha esito positivo:
a) in presenza dell’atto regionale di recepimento della presente Intesa;
b) in presenza dell’atto di adozione del Piano Regionale di Prevenzione come previsto al punto 7 precedente;
c) a condizione che la pianificazione regionale risponda ai criteri prefissati.
10. Per gli anni 2027-2031, la valutazione finalizzata alla certificazione del PRP ha esito positivo se sono raggiunti entrambi i seguenti risultati:
a) una proporzione crescente (60% nel 2027, 70% nel 2028, 75% nel 2029, 80% nel 2030, 90% nel 2031) del totale degli indicatori certificativi raggiunge il valore atteso per l’anno di riferimento;
b) una proporzione crescente (60% nel 2027, 70% nel 2028, 75% nel 2029, 80% nel 2030, 90% nel 2031) degli indicatori associati agli obiettivi traccianti individuati in tutti i Programmi Predefiniti, che rientrano nel computo del totale degli indicatori certificativi di cui alla lettera a), raggiunge il valore atteso per l’anno di riferimento.
11. Il coordinamento dell’attuazione del PNP 2026-2031 è affidato al Ministero della Salute, Direzione generale della prevenzione, che assicura il necessario raccordo operativo con le altre Direzioni generali del Ministero coinvolte.
12. Il Ministero della Salute favorisce il coordinamento con gli altri Ministeri ed Enti Nazionali per la realizzazione delle attività definite dal Piano.
13. In coerenza con il precedente comma 12, il Ministero della salute avvia, entro 90 giorni dall’adozione della presente Intesa, la collaborazione con l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), al fine di attivare le azioni necessarie all’individuazione del percorso più idoneo per la definizione dei criteri sugli standard per la rideterminazione delle dotazioni organiche dei Dipartimenti di Prevenzione.
14. Le regioni e le province autonome individuano, nell’atto regionale di recepimento della presente Intesa, il Coordinatore del PRP.
15. Restano ferme le funzioni già attribuite, nelle materie oggetto della presente Intesa, alle regioni a Statuto speciale e alle province autonome ai sensi del proprio Statuto e delle relative norme di attuazione.
16. È fatta salva la facoltà, su indicazione del Gruppo di coordinamento di cui al capitolo 5, paragrafo 1, del Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031, di tenere conto, ai fini della valutazione nell’ambito del processo di monitoraggio, dell’impatto sugli indicatori previsti da uno o più Programmi Predefiniti del medesimo Piano in ragione di:
a) intervenute evidenze tecnico-scientifiche negli ambiti contemplati dal Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031;
b) approvazione di nuovi Piani nazionali o aggiornamento di Piani già esistenti con impatti negli ambiti contemplati dal Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031;
c) approvazione di norme o decreti afferenti agli ambiti contemplati dal Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031;
d) modifica ai Livelli Essenziali di Assistenza di cui al d.P.C.m. 12 gennaio 2017;
e) modifica agli indicatori previsti dal Nuovo Sistema di Garanzia dei LEA (NSG-LEA), di cui al D.M. 12 marzo 2019.
Art. 2
(Finanziamento)
1. Le regioni e le province autonome convengono di confermare per gli anni dal 2026 al 2031, per la completa attuazione del PNP, le disposizioni assunte con l’Intesa Stato - Regioni del 10 luglio 2014 concernente il Patto per la salute 2014 -2016 (Rep. Atti n. 82/CSR), che all’articolo 17, comma 1, conferma, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 1 del Patto, la destinazione di 200 milioni di euro annui, oltre alle risorse individuate a valere sulla quota di finanziamento vincolato per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 27 dicembre 1996, n. 662.
2. Restano ferme le risorse finanziarie già destinate alla prevenzione sanitaria, nel contesto delle azioni volte al pieno raggiungimento degli obiettivi fissati dai vigenti Piani tematici e dalle specifiche attività progettuali.
3. Per l’anno 2026, per la realizzazione delle attività preventive nei territori delle regioni e province autonome e per gli adempimenti fissati dall’articolo 1, comma 9, della presente Intesa, è altresì previsto un importo ulteriore pari a 50 milioni di euro, a valere sulle risorse previste dall’articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nelle more della previsione di un finanziamento centrale aggiuntivo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi stabiliti per i restanti anni di vigenza del Piano.
4. Le regioni e le province autonome adottano apposito provvedimento di allocazione delle risorse vincolate all’attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione, avendo riguardo a destinare il finanziamento ad azioni, attività e servizi non già finanziati con altre risorse vincolate.