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Repertorio atto n. 119/CSR

Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sullo schema di decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante “Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC e proroga dei termini per l’anno 2023”.

Rep. atti n. 119/CSR del 10 maggio 2023

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta del 10 maggio 2023:

VISTO il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (CE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

VISTA la decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, con la quale la Commissione ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell’Italia ai fini del sostegno dell’Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 1990)” e successive modificazioni, con il quale si dispone che il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti amministrativi relativi alle modalità tecniche e applicative e secondo criteri obiettivi, in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, recante “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”;

VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti”;

VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023, recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;

VISTA la nota prot. n. 234611 del 4 maggio 2023 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisita in data 5 maggio 2023 al protocollo DAR n. 11174, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto in epigrafe, corredato da relazione illustrativa;

VISTA la nota DAR n. 11181 del 5 maggio 2023, con la quale il suddetto schema di decreto, unitamente agli allegati, è stato diramato al Ministero dell’economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTI gli esiti dell’odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all’intesa sul provvedimento, condizionato all’accoglimento di alcuni emendamenti e con la richiesta, inoltre, di procedere ad allineare i termini per la presentazione dei PAP (piani aziendali produzione biologica) alle nuove scadenze, contenuti nel documento trasmesso e che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato 1);

CONSIDERATO l’intervento, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, del Sottosegretario al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il quale, in riferimento al citato documento trasmesso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha precisato che le richieste ivi contenute vengono recepite nel modo seguente:

  • all’articolo 3 della bozza di decreto si inserisce un ulteriore “comma 3”:

comma 3: Le modifiche apportate alle domande presentate entro il 15 giugno 2023, con l’aggiunta di singole parcelle agricole o singoli diritti all’aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali sulle quali richiedere ulteriori interventi, a condizione che i requisiti previsti siano rispettati compresi gli ettari ammissibili a disposizione del beneficiario nel fascicolo aziendale, non sono considerate domande tardive purché presentate entro il 10 luglio 2023.

 

  • Viene inoltre inserito un nuovo “articolo 4”:

articolo 4: All’articolo 1 del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 marzo 2023, il comma 5 è sostituito come segue: “Le domande possono essere modificate o ritirate, in tutto o in parte, dal richiedente con le modalità e le tempistiche stabilite dal DM 23 dicembre 2022 all’articolo 11, comma 12”.

  • In conseguenza dell’aggiunta dell’articolo 4, occorre inserire il nuovo “VISTO”, di seguito riportato:

VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 30 marzo 2023, prot. n. 185101, recante “Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022” e in particolare l’articolo 1;

 

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano:

SANCISCE INTESA

nei termini indicati in premessa, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sullo schema di decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante “Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC e proroga dei termini per l’anno 2023”.

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