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Repertorio atto n. 13/CU

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 13, comma 01 del decreto-legge 25 luglio 2018, n.91 e della sentenza della Corte costituzionale 7 marzo 2018, n. 74, sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, recante “Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, per il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni Capoluogo di Provincia”.

Rep. Atti n.  13/CU del 13 febbraio 2019

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell’odierna Seduta del 13 febbraio 2019

VISTO l’articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che istituisce il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia (“Piano periferie”), disciplina le modalità di attuazione e stanzia le relative risorse;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 recante “Approvazione del bando con il quale sono definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 recante “Approvazione della graduatoria del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017 recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016;

VISTO l’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato;

VISTO l’articolo 1, comma 141, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, che, a integrazione delle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 108, e dell’art. 1, comma 104, della legge n. 232 del 2016, destina ulteriori risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, mediante delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 recante “Riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”;

VISTE le delibere CIPE n.2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017 concernenti l’assegnazione e la modulazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, ai sensi dell’articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 7 marzo 2018, n. 74, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, conseguentemente, dei relativi decreti attuativi, nella parte in cui non prevede un’intesa con gli enti territoriali che assicuri il coinvolgimento del livello di governo interessato, in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale;

VISTO l’articolo 13 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2017, n. 108 e, in particolare, il comma 01 che modifica l’articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, prevedendo che in tale materia, per gli interventi individuati con i decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018, l’intesa può essere raggiunta anche successivamente all’adozione degli stessi decreti e che  restano in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, nei termini indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018;

CONSIDERATO che il comma 02 dell’articolo 13 del citato decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, stabilisce che “l’efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è differita all’anno 2020”;

VISTE le 120 convenzioni stipulate tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti beneficiari del finanziamento relativo al “Piano periferie”, all’esito dell’approvazione della graduatoria dei progetti di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2016, per un numero complessivo di 120 progetti, 24 dei quali finanziati con le risorse del Fondo istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO che anche i 96 enti successivi ai primi 24, – anche dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2018, che ha differito al 2020 l’efficacia delle relative convenzioni – hanno continuato e continuano a potere accedere alle altre forme di finanziamento consentite dall’ordinamento e, in particolare, al “Prestito riqualificazione periferie urbane” da Cassa Depositi e Prestiti, destinato al pagamento delle spese concernenti l’intervento di riqualificazione rientranti nell’ambito del predetto Programma straordinario, indipendentemente dalla efficacia o meno del differimento delle convenzioni;

VISTO l’Accordo sancito in sede di Conferenza in data 18 ottobre 2018, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente il “Piano periferie”, (rep. Atti n. 108/CU);

CONSIDERATO che nel predetto Accordo è condivisa tra tutte le amministrazioni “la necessità di acquisire l’intesa sull’articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, come previsto dal comma 01 dell’articolo 13 del decreto-legge, n. 91 del 2018”;

CONSIDERATO che nel citato Accordo è altresì condivisa “l’opportunità che venga prevista nella legge di bilancio per il 2019 una serie di disposizioni in base alle quali: a) producono nuovamente effetti finanziari dal 2019 le convenzioni in essere con i 96 enti successivi ai primi 24, beneficiari delle risorse statali per il “Piano periferie”; b) tali effetti sono limitati al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e decorrono dalla registrazione delle conseguenti modifiche alle convenzioni esistenti; c) le risorse relative alle economie di spesa prodotte nel corso degli interventi rimangono nel Fondo di provenienza, per essere destinate a interventi per spese di investimento degli enti locali; d) le nuove disposizioni trovano copertura negli stanziamenti residui con le stesse finalità; e) le convenzioni in essere debbono essere conseguentemente adeguate”;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” e in particolare l’articolo 1, commi 913, 914, 915 e 916, con i quali è stata data attuazione al citato Accordo del 18 ottobre 2018;

VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Sottosegretario di Stato- con la quale è stato trasmesso il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, chiedendo l’iscrizione del provvedimento all’ odg della Conferenza, al fine di acquisire la prescritta intesa, diramata con nota Prot. DAR 2261 P-4.37.2.13 del 7 febbraio 2019;

PRESO ATTO che l’intesa dà seguito a quanto indicato nella citata sentenza della Corte costituzionale e all’Accordo del 18 ottobre 2018 con riguardo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2017, nelle parti riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, senza alcun effetto nei confronti delle disposizioni di legge sopravvenute;

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole all’acquisizione dell’intesa;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 13, comma 01 del decreto-legge 25 luglio 2018, n.91 e della sentenza della Corte costituzionale 7 marzo 2018, n. 74, sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, recante “Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, per il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni Capoluogo di Provincia”.

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