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Repertorio atto n. 7/CU

Intesa, ai sensi dell’articolo 49 quater, comma 13 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante: “Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l’attività di mediatore del diporto”. 

Rep. Atti n.  7/CU  del 13 febbraio 2019

LA CONFERENZA UNIFICATA 

Nell’odierna Seduta del 13 febbraio 2019

VISTO il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 che ha provveduto a integrare il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante: “Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172”, inserendo la disciplina di alcune figure professionali del settore nautico e, in particolare, istituendo la figura del mediatore del diporto;

CONSIDERATO che per lo svolgimento di tale professione sono previsti alcuni requisiti specifici, indicati all’articolo 49 quater, comma 3 del Codice stesso, tra i quali in particolare, quello relativo all’attestazione della frequenza di un apposito corso teorico-pratico e al superamento del relativo esame, fatto salvo quanto previsto per i mediatori marittimi;

VISTO il successivo comma 4 dello stesso articolo, con il quale si dispone che il corso in esame è organizzato annualmente dalle Regioni;

VISTO il  comma 13, del medesimo articolo 49 quater del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 con il quale si prevede che, con decreto da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e della giustizia, previa intesa con la Conferenza Unificata, stabilisce le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel registro delle notizie economiche e amministrative (REA) dei soggetti esercitanti l’attività di mediatore del diporto, i programmi del corso e i criteri per le prove di esame per lo svolgimento della professione:

VISTO lo schema di decreto predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, diramato con nota prot. DAR 1111 P-4.37.2.13 del 21 gennaio 2019, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnica, con il quale si dà attuazione alla norma sopracitata;

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 29 gennaio 2019, nel corso della quale le Regioni hanno espresso il loro avviso favorevole alla conclusione dell’intesa, rilevando la necessità che la disposizione contenuta nell’articolo 10, comma 3 del testo, nel quale si imputa alle Regioni il compito di organizzare i corsi teorico-pratici, sia integrata, prevedendo che le Regioni possano organizzarli anche attraverso soggetti accreditati e/o specificamente autorizzati e chiedendo che siano apportate alcune modifiche alla Relazione illustrativa;

VISTO il nuovo schema di decreto predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, diramato in data 8 febbraio 2019, nota prot. DAR P-4.37.2.13, unitamente alla Relazione tecnica e alla Relazione Illustrativa, che accoglie le modifiche richieste dalle Regioni nel corso della riunione sopra citata;

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso l’avviso favorevole alla conclusione dell’intesa

SANCISCE INTESA

ai sensi dell’articolo 49-quater, comma 13 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante: “Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l’attività di mediatore del diporto”.

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