Accordo, ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 9 marzo 2022, n. 3462, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto 19 aprile 2023, n. 8019, recante modifiche al decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 9 marzo 2022, n. 3462, per la ripartizione delle risorse del “Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale” e sull’approvazione del programma di interventi, in attuazione dell’articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Integrazione all’Accordo rep. atto n. 315/CSR del 20 dicembre 2023 – modifica schede intervento Regione Lombardia e Regione Siciliana.
Rep. atti n. 121/CSR del 27 giugno 2024.
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nella seduta del 27 giugno 2024;
VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, e in particolare, l’articolo 1, che, ai commi 366 e 368, istituisce, rispettivamente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo, il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;
VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, che ha rifinanziato il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;
VISTI i decreti del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 9 marzo 2022, n. 3462, 1° luglio 2022, n. 8426, 19 aprile 2023, n. 8019;
VISTO, in particolare, l’articolo 5, comma 2, del citato decreto 19 aprile 2023, n. 8019;
VISTO l’atto di programmazione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale per il triennio 2023-2025, 5 maggio 2023, n. 8912;
VISTO l’accordo sancito da questa Conferenza nella seduta del 20 dicembre 2023 (rep. atti n. 315/CSR), adottato ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 9 marzo 2022, n. 3462, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto 19 aprile 2023, n. 8019, recante modifiche al decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 9 marzo 2022, n. 3462, per la ripartizione delle risorse del “Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale” e sull’approvazione del programma di interventi, in attuazione dell’articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del citato accordo rep. atti n. 315/CSR, “L’elenco degli interventi di cui al comma 1 potrà essere integrato con nuovi Accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome”;
VISTA la nota prot. GAB n. 20561 del 19 giugno 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 10671, diramata dall’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza il 20 giugno 2024, con prot. DAR n. 10760, con la quale il Ministero del turismo ha trasmesso lo schema di accordo comprensivo delle schede intervento e del parere del Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini dell’iscrizione all’ordine del giorno di questa Conferenza;
VISTI gli esiti della seduta del 27 giugno 2024 di questa Conferenza, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’accordo;
ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
SANCISCE ACCORDO
ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 9 marzo 2022, n. 3462, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto 19 aprile 2023, n. 8019, recante modifiche al decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 9 marzo 2022, n. 3462, per la ripartizione delle risorse del “Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale” e sull’approvazione del programma di interventi, in attuazione dell’articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Integrazione all’Accordo rep. atto n. 315/CSR del 20 dicembre 2023 – modifica schede intervento Regione Lombardia e Regione Siciliana, come di seguito definito:
Articolo 1
- È approvato l’elenco degli interventi proposti dalla Regione Lombardia e la scheda della Regione Siciliana, di cui all’allegato 1, che costituiscono parte integrante del presente Accordo, in quanto rispondenti alle finalità di cui all’articolo 3 del decreto interministeriale prot. 3462/22 del 9 marzo 2022 e di cui all’articolo 1 dell’Atto di programmazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, per il triennio 2023 - 2025, prot. n. 8912/23 del 5 maggio 2023.
- La Scheda intervento proposta dalla Regione Siciliana "Ristrutturazione palestra di via Muscatello all’interno del compendio scolastico identificato con il nome cittadella degli studi, in Piazza D’Astorga, 10”, è approvata in sostituzione della scheda progettuale "Progetto per la promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria nell’edificio Piscina Comunale, Via Sacro Cuore n. 62", approvata con l’Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, Atto Rep. n. 315/CSR del 20 dicembre 2023, nei limiti delle risorse assegnate alla Regione ai sensi del riparto delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, anno 2023, approvato con il citato Accordo.
- L’elenco degli interventi di cui al comma 1 potrà essere integrato con nuovi Accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
- Il Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con uno o più decreti definisce il Piano degli investimenti recante l’elenco degli interventi proposti dalle Regioni e Province autonome ammessi a finanziamento, ai sensi del decreto interministeriale n. 8019 del 19 aprile 2023. A tal fine, le Regioni e le Province autonome comunicano al Ministero del turismo i soggetti attuatori, i codici unici di progetto, i cronoprogrammi, le fonti di finanziamento degli interventi proposti.
Articolo 2
- Entro 15 giorni dal perfezionamento del decreto di cui all’articolo 1, comma 4, del presente Accordo, ciascuna Regione inoltra formale richiesta di trasferimento delle risorse al Ministero del turismo, per la quota di propria spettanza in virtù del riparto di cui all’articolo 1 del presente Accordo.
- La richiesta di trasferimento di cui al comma 1 deve contenere l’indicazione dei conti di tesoreria della Regione richiedente ove trasferire le risorse e la specifica individuazione dei programmi di spesa in relazione ai quali si chiede il trasferimento.
- Il Ministero del turismo si impegna a provvedere all’emanazione del provvedimento di erogazione delle risorse nel termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta di cui ai commi precedenti, completa di ogni elemento. Sono fatti salvi i tempi occorrenti per l’espletamento dei necessari controlli da parte dei competenti uffici della Ragioneria generale dello Stato.
- Nel caso di non completo utilizzo dello stanziamento, in caso di economie o di revoca dei finanziamenti relativi agli interventi, le Regioni e le Province autonome possono presentare al Ministero del turismo ulteriori iniziative di investimento, da autorizzare nel termine di 15 giorni dal Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel limite dello stanziamento originariamente assegnato e nel rispetto delle finalità di cui all’accordo di programmazione.
Articolo 3
- Gli interventi ammessi a finanziamento dovranno essere portati a conclusione entro 18 mesi dalla data di perfezionamento del decreto interministeriale di cui all’articolo 1, comma 4.
- Il Ministero del turismo, previa richiesta motivata da parte delle Regioni o delle Province autonome, potrà concedere una proroga del termine previsto nel cronoprogramma dei singoli interventi.
Articolo 4
- Le Regioni e le Province autonome provvedono all’alimentazione del sistema di monitoraggio degli interventi mediante il sistema di monitoraggio della banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
- Le Regioni e le Province autonome presentano al Ministero del turismo una rendicontazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attività relative agli interventi di investimento ammessi a finanziamento, basata sulle risultanze derivanti dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
- Entro 120 giorni dalla conclusione degli interventi finanziati le Regioni e le Province autonome presentano al Ministero del turismo una relazione dettagliata delle attività realizzate accompagnata dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute con allegati il certificato di regolare esecuzione degli investimenti e i relativi documenti contabili di spesa.