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Repertorio atto n. 230/CSR

Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente: “Linee guida per l’adozione dei Piani di controllo e per l’assegnazione della qualifica sanitaria agli allevamenti di specie sensibili (bovini, bufalini, ovini, caprini) nei confronti della paratubercolosi”.

 

Repertorio atti n. 230/CSR del 30 novembre 2022

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nella odierna seduta del 30 novembre 2022:

VISTI gli articoli 2, comma 1, lett. b), e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuiscono a questa Conferenza la facoltà di promuovere e di sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante “Linee guida per l’adozione dei piani di controllo e certificazione nei confronti della paratubercolosi bovina”, sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 ottobre 2013 (rep. atti n.146/CSR);

VISTA la nota del 24 marzo 2022, acquisita al protocollo DAR n.4837, con la quale il Ministero della salute, ai fini del relativo perfezionamento, ha inviato lo schema di accordo concernente “Protocollo per le movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti per ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione tra territori nazionali con differente status sanitario per la prevenzione della diffusione di infezioni Brucella abortus, brucella melitensis, Brucella suis, da complesso Mycobacterium bovis, Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterium caprae) (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica”;

VISTA la nota DAR n.5283, del 1° aprile 2022, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato alle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano il provvedimento in argomento, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 5 aprile 2022;

VISTA la nota del 17 ottobre della Commissione salute, diramata il 19 ottobre 2022, protocollo DAR n.17002, con la quale sono state inviate formalmente le proposte emendative già esaminate nel coso della riunione tecnica sopra citata;

VISTA la nota del 21 novembre 2022, diramata in pari data - protocollo DAR n.19095, con la quale il Ministero della Salute ha trasmesso una nuova formulazione del provvedimento in oggetto, modificato a seguito dell’accoglimento delle proposte emendative di cui sopra;

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'Accordo;

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano sul provvedimento in argomento:

SANCISCE ACCORDO

ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n.281 del 1997, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti termini:

VISTI:

  • il decreto legislativo 9 aprile 2008, 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di varo” che, all’Allegato XLVI, include il Mycobacterium paratubercolosis tra gli agenti biologici di categoria 2 che possono causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori;
  • il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 e relativi atti delegati e di esecuzione, concernenti le malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale e quanto da essi disposto in merito alla paratubercolosi;
  • il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione;
  • il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante “Attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o), e p), della legge 22 aprile 2021, n.53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016”;

CONSIDERATO:

  • che la paratubercolosi bovina, bufalina e ovi caprina ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 è definita malattia elencata di categorie E per la quale vi è necessità di sorveglianza all’interno dell’Unione Europea come prescritto dall’articolo 9 paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) 2016/429;
  • la presenza endemica di tale malattia sul territorio nazionale;

RITENUTA la necessità di predisporre nuove linee Guida in sostituzione di quelle già in vigore al fine di introdurre misure di sorveglianza applicabili anche per la paratubercolosi bufalina e ovi caprina secondo quanto prescritto dal regolamento (UE) 2016/429;

RAVVISATA inoltre la necessità di usufruire di un protocollo a maggiore sensibilità, al fine di ridurre la comparsa di positività inattese in allevamenti precedentemente ripetutamente negativi;

CONSIDERATO che l’applicazione delle citate Linee Guida sul territorio nazionale per la paratubercolosi bovina, ha fatto sì che si riscontrassero alcune criticità, quali: la sotto notifica dei casi clinici e la minore robustezza del test su latte rispetto a quello eseguito su sangue;

VISTE le comunicazioni delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, da ultimo intercorse in data 25 agosto 2022, in merito alle proposte di modifica delle preesistenti linee guida nazionali per la paratubercolosi;

RAVVISATA:

  • l’esigenza di Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano di sostituire le prescrizioni contenute nelle Linee Guida già in vigore con quelle predisposte in base al presente Accordo;
  • l’esigenza che le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nel predisporre i piani per il controllo e certificazione degli allevamenti nei confronti della paratubercolosi, si attengono a quanto contenuto nelle nuove Linee guida allegate al presente accordo;

 

ACQUISITO il parere del Centro di referenza nazionale per la paratubercolosi bovina, istituito presso la sezione di Piacenza dell’IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna, espresso con mail del 12 luglio 2022:

SI CONVIENE

È approvato il documento concernente “Linee guida per l’adozione dei Piani di controllo e per l’assegnazione della qualifica sanitaria agli allevamenti di specie sensibili (bovini, bufalini, ovini, caprini) nei confronti della paratubercolosi”, di cui all’allegato A, parte integrante del presente atto. Dall’attuazione del presente accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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