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Verbale della seduta del 30/11/2022

Verbale n. 21/2022

Seduta del 30 Novembre 2022

                                                                                        

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI

E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Il giorno 30 novembre 2022, alle ore 15.24 presso la Sala riunioni del I piano di Via della Stamperia, n. 8 in Roma, si è riunita la Conferenza Stato-Regioni, (convocata con nota DAR prot. n. 19623 P-4.37.2.21 del 25 novembre 2022, il cui ordine del giorno è stato integrato con nota DAR prot. n. 19817 P-4.37.2.21 del 29 novembre 2022), in seduta ordinaria, sia in presenza che in collegamento con modalità di videoconferenza, per esaminare i seguenti punti all’ordine del giorno con gli esiti indicati:

 

Approvazione del report e del verbale della seduta del 12 ottobre 2022.

Approvati

  1. Designazione, ai sensi dell'articolo 184, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di un rappresentante regionale effettivo e di uno supplente, in seno al Centro di elaborazione e valutazione dati (CEVaD). (PROTEZIONE CIVILE E POLITICHE DEL MARE)

Codice sito 4.15/2022/20 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali

     Designazioni acquisite

  1. Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente: “Linee guida per l’adozione dei Piani di controllo e per l’assegnazione della qualifica sanitaria agli allevamenti di specie sensibili (bovini, bufalini, ovini, caprini) nei confronti della paratubercolosi”. (SALUTE)

Codice sito 4.10/2022/107 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali

     Sancito Accordo

  1. Accordo, ai sensi dell’allegato I, punto 3, del decreto legislativo n. 16 del 2010, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Criteri per la selezione del donatore di cellule staminali emopoietiche” (SALUTE)

Codice sito 4.10/2022/113 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali

     Sancito Accordo

 

  1. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 24, della legge n.160 del 27 dicembre 2019, sullo schema di decreto del Ministro della salute sulla ripartizione dei finanziamenti per la ricerca sanitaria a valere sul Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, di cui all’articolo 1 comma 14 della legge n.160 del 27 dicembre 2019. (SALUTE)

Codice sito 4.10/2022/111 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali

     Sancita Intesa

 

 

 

  1. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025”. (SALUTE)

Codice sito 4.10/2022/95 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali

    Sancita Intesa

 

  1. Intesa, ai sensi dell’articolo1, comma 266, della legge 30 dicembre 2021, n.234 sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativo alle risorse per fase interpandemica PanFlu 2021-2023. ID MONITOR 4843. (SALUTE - ECONOMIA E FINANZE)

Codice sito 4.10/2022/69 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali

    Sancita Intesa 

 

  1. Intesa, ai sensi dell’articolo 25-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertitocon modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente la proroga del termine di cui all’articolo 6 del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 14 maggio 2021 recante “Esecuzione dello screening nazionale per l’eliminazione del virus dell’HCV”. (SALUTE)

Codice sito 4.10/2022/110 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali

Sancita Intesa

  1. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge delega 3 agosto 2022 n. 129, sullo schema di decreto legislativo recante “riordino della disciplina degli istituti di ricovero a carattere scientifico” di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. PNRR (SALUTE)

Codice sito 4.10/2022/121 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali

     Rinvio

  1. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze concernente la ripartizione delle risorse PNRR – Missione 6 Component 1 Investimento 1.2.1 – Assistenza domiciliare. (SALUTE - ECONOMIA E FINANZE)

Codice sito 4.10/2022/114 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali

Rinvio

  1. Parere, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, sulla Nota di variazione al documento di programmazione finanziaria, per l’anno 2022, concernente il Fondo nazionale per il Servizio civile. (SPORT E GIOVANI)

Codice sito 4.3/2022/34 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali

       Parere favorevole

  1. Parere, ai sensi dell’articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n.169 recante “Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della Regione Calabria, nonché di Commissioni presso l’AIFA. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI – SALUTE)

Codice sito 4.10/2022/123 – Servizio sanità, lavoro e politiche sociali

Parere favorevole

 

  1. Designazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro della Salute 8 agosto 2013, in sostituzione di un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni in seno al Comitato tecnico sanitario – Sezione tecnica per il sistema trasfusionale. (SALUTE)

Codice sito 4.10/2022/120 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali

Designazione acquisita

  1. Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un membro delle Aziende sanitarie locali in seno alla Commissione Scientifica per l’elaborazione e la revisione periodica dell’elenco delle malattie professionali presso l’Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro – INAIL, di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)

Codice sito 4.4/2022/10 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali

Designazione acquisita

 

  1. Parere, ai sensi dell’articolo 18-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti. Annualità 2021. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ECONOMIA E FINANZE)

Codice sito 4.13/2022/59 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica

Parere favorevole

  1. Parere, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 853 del 12 novembre 2020, sullo schema di decreto direttoriale del Ministro dell’università e della ricerca - Tabella di riparto “Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio per l’anno 2022” capitolo -1710/2022. (UNIVERSITA’ E RICERCA)

Codice sito 4.2/2022/12 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca 

Parere favorevole

 

  1. Parere, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 853 del 12 novembre 2020, sullo schema di decreto direttoriale del Ministro dell’università e della ricerca - Tabella di riparto “Risorse derivanti dall’Azione IV.3 del PON Ricerca ed Innovazione 2014/2020”. (UNIVERSITA’ E RICERCA)

Codice sito 4.2/2022/13 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca

Parere favorevole

 

  1. Parere, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 853 del 12 novembre 2020, sullo schema di decreto direttoriale del Ministro dell’università e della ricerca - Tabella di riparto delle risorse derivanti dalla Missione 4, componente 1, investimento 1.7 del PNRR per l’anno 2022. (UNIVERSITA’ E RICERCA)

Codice sito 4.2/2022/14 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca

Parere favorevole

 

  1. Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto ministeriale recante l’istituzione del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia. (AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE)

Codice sito 4.18/2022/67 - Servizio politiche agricole e forestali 

       Sancita Intesa

  1. Intesa, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sulla Proposta di prelevamento dal Fondo di Solidarietà nazionale e riparto tra le Regioni di euro 13.005.560,00 per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. (AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE)

Codice sito 4.18/2022/68 - Servizio politiche agricole e forestali 

Sancita Intesa

 

  1. Intesa, ai sensi dell’articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto ministeriale recante Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e ss. mm. e ii., dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione dell’intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti. (AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE)

Codice sito 4.18/2022/71 - Servizio politiche agricole e forestali 

Sancita Intesa

 

  1. Informativa, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto di proroga dei termini di cui all’articolo 6 dei decreti 6 agosto 2021, n. 360338 e 27 agosto 2021, n. 379378, per quanto concerne rispettivamente le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino e ovi-caprino. (AGRICOLTURA, SOVRANITA’ ALIMENTARE E FORESTE)

Codice sito 4.18/2022/65 - Servizio politiche agricole e forestali 

       Informativa resa

  1. Informativa, ai sensi dell’articolo 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto recante “Proroga della data di presentazione dei programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori e Associazioni di Organismi di Produttori del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, di cui al decreto ministeriale n. 0502276 del 6 ottobre 2022”. (AGRICOLTURA, SOVRANITA’ ALIMENTARE E FORESTE)

       Codice sito 4.18/2022/66 - Servizio politiche agricole e forestali 

Informativa resa

 

  1. Informativa, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto recante “Definizione dei criteri per la determinazione della spesa preventiva e del relativo riparto tra le Regioni per il Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici”. (AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE)

Codice sito 4.18/2022/69 - Servizio politiche agricole e forestali 

Informativa resa

  1. Informativa, ai sensi dell’articolo 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto recante “Proroga dei termini di presentazione domande di aiuto nella misura investimenti e di definizione graduatorie di ammissibilità nella misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti previsti dal decreto 3 aprile 2019 n. 3843 e ss.mm. e ii”. (AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE)

Codice sito 4.18/2022/70 - Servizio politiche agricole e forestali 

       Informativa resa

  1. Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto ministeriale recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti”. (AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE) Codice sito 4.18/2022/72 - Servizio politiche agricole e forestali

Sancita Intesa

  1. Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto ministeriale recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli. (AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE)

Codice sito 4.18/2022/73 - Servizio politiche agricole e forestali

Sancita Intesa

  1. Informativa, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto ministeriale recante "Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura". (AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE)

Codice sito 4.18/2022/62 - Servizio politiche agricole e forestali

       Informativa resa

  1. Deliberazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a) e b) del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, di incremento che tiene conto dei residui degli anni 2020 e 2021 del contributo per le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile e per l’attività di informazione e formazione da ripartire tra le Regioni. (REGIONI - GIOVANI E SPORT)

Codice sito 4.3/2022/35 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali

  Deliberazione assunta

 

 

 

 

 

 

 

Per le Amministrazioni dello Stato

il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, CALDEROLI*; il Ministro per la Pubblica Amministrazione, ZANGRILLO; il Ministro per lo Sport e i Giovani, ABODI; il Viceministro al Lavoro e alle Politiche sociali, BELLUCCI; il Sottosegretario all’Interno, MOLTENI; il Sottosegretario all’Infrastrutture e ai Trasporti, FERRANTE; il Sottosegretario all’Agricoltura, alla Sovranità alimentare e alle Foreste, D’ERAMO; il Sottosegretario alla Cultura, MAZZI; il Vice Capo Gabinetto alla Salute, MAINOLFI; il Capo Gabinetto per gli Affari Regione e le Autonomie, TUCCIARELLI;  il Capo del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, D’AVENA**; il Coordinatore dell’Ufficio III per il coordinamento delle attività della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, LO RUSSO; il Capo ufficio legislativo per gli Affari Regionali e le Autonomie, SCHININA’.

 

Per le Regioni e le Province autonome

Il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, FEDRIGA; Il Presidente della Regione Puglia e Vice Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, EMILIANO; il Presidente della Regione Molise, TOMA.

__________________________

* Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, è delegato ad esercitare le funzioni di Presidente della Conferenza.

** Il Capo Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, Cons. Paola D’Avena, svolge le funzioni di Segretario della Conferenza Stato-Regioni.

Il Ministro CALDEROLI pone all’approvazione il report e il verbale della seduta del 12 ottobre 2022.

 

Non essendovi osservazioni la Conferenza approva il report e il verbale della seduta del 12 ottobre 2022.

 

 

Il Ministro CALDEROLI pone all’esame il PUNTO 1 all’o.d.g. che reca: Designazione, ai sensi dell'articolo 184, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di un rappresentante regionale effettivo e di uno supplente, in seno al Centro di elaborazione e valutazione dati (CEVaD).

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa l’ing. Claudio Garlatti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, quale membro effettivo e l’ing. Ilenia Lazzeri della Provincia autonoma di Trento, quale membro supplente. (All. 1/a)

 

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

DESIGNA nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, ai sensi dell'articolo 184, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, l’ing. Claudio Garlatti della Regione Friuli Venezia Giulia, quale componente effettivo, e l’ing. Ilenia Lazzeri della Provincia autonoma di Trento, quale componente supplente, in seno al Centro di elaborazione e valutazione dati (CEVaD).

(All. 1)

Il Ministro CALDEROLI pone all’esame il PUNTO 2 all’o.d.g. che reca: Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente: “Linee guida per l’adozione dei Piani di controllo e per l’assegnazione della qualifica sanitaria agli allevamenti di specie sensibili (bovini, bufalini, ovini, caprini) nei confronti della paratubercolosi”.

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’accordo.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

SANCISCE ACCORDO ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n.281 del 1997, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti termini:

VISTI:

 il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di varo” che, all’Allegato XLVI, include il Mycobacterium paratubercolosis tra gli agenti biologici di categoria 2 che possono causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori;

 il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 e relativi atti delegati e di esecuzione, concernenti le malattie animali trasmissibili e che modifica

e abroga taluni atti in materia di sanità animale e quanto da essi disposto in merito alla paratubercolosi;

 il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione;

 il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante “Attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o), e p), della legge 22 aprile 2021, n.53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016”;

CONSIDERATO:

- che la paratubercolosi bovina, bufalina e ovi caprina ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 è definita malattia elencata di categorie E per la quale vi è necessità di sorveglianza all’interno dell’Unione Europea come prescritto dall’articolo 9 paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) 2016/429;

- la presenza endemica di tale malattia sul territorio nazionale;

RITENUTA la necessità di predisporre nuove linee Guida in sostituzione di quelle già in vigore al fine di introdurre misure di sorveglianza applicabili anche per la paratubercolosi bufalina e ovi caprina secondo quanto prescritto dal regolamento (UE) 2016/429;

RAVVISATA inoltre la necessità di usufruire di un protocollo a maggiore sensibilità, al fine di

ridurre la comparsa di positività inattese in allevamenti precedentemente ripetutamente negativi;

CONSIDERATO che l’applicazione delle citate Linee Guida sul territorio nazionale per la paratubercolosi bovina, ha fatto sì che si riscontrassero alcune criticità, quali: la sotto notifica dei casi clinici e la minore robustezza del test su latte rispetto a quello eseguito su sangue;

VISTE le comunicazioni delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, da ultimo intercorse in data 25 agosto 2022, in merito alle proposte di modifica delle preesistenti linee guida nazionali per la paratubercolosi;

RAVVISATA:

- l’esigenza di Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano di sostituire le prescrizioni contenute nelle Linee Guida già in vigore con quelle predisposte in base all’Accordo;

- l’esigenza che le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nel predisporre i piani per il controllo e certificazione degli allevamenti nei confronti della paratubercolosi, si attengono a quanto contenuto nelle nuove Linee guida allegate all’accordo;

ACQUISITO il parere del Centro di referenza nazionale per la paratubercolosi bovina, istituito presso la sezione di Piacenza dell’IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna, espresso con mail del 12 luglio 2022:

SI CONVIENE

È approvato il documento concernente “Linee guida per l’adozione dei Piani di controllo e per l’assegnazione della qualifica sanitaria agli allevamenti di specie sensibili (bovini, bufalini, ovini, caprini) nei confronti della paratubercolosi”, di cui all’allegato A, parte integrante dell’atto. Dall’attuazione dell’accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(All. 2)

Il Ministro CALDEROLI pone all’esame il PUNTO 3 all’o.d.g. che reca: Accordo, ai sensi dell’allegato I, punto 3, del decreto legislativo n. 16 del 2010, tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Criteri per la selezione del donatore di cellule staminali emopoietiche”.

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’accordo.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

SANCISCE ACCORDO tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei termini di seguito indicati.

VISTI

- la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante: “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati” e successive modificazioni e integrazioni;

- il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante “Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani”, che all’articolo 2, comma 2, prevede che “Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano anche alla donazione, alla raccolta, al controllo, alla conservazione di cellule staminali emopoietiche, ferme restando le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività trasfusionali”;

- il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015, recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 28 dicembre 2015, n. 300, S.O.

- la legge 6 marzo 2001, n. 52, recante: “Riconoscimento del registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo”, che istituisce il Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo (IBMDR) presso l’ente ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova;

CONSIDERATO

- che la legge 219 del 2005, all’articolo 2, individua tra le attività trasfusionali anche la raccolta delle cellule staminali emopoietiche autologhe, omologhe e cordonali e prevede, all’articolo 3, che i protocolli per l’accertamento della idoneità fisica del donatore e della donatrice e le modalità della donazione di sangue e di emocomponenti, nonché del prelievo di cellule staminali emopoietiche periferiche (CSE) e da cordone ombelicale, siano definiti con decreto del Ministro della salute;

- che, con il decreto 2 novembre 2015, in attuazione degli articoli 3 e 21 della legge 219/2005, sono stati stabiliti i requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti includendo anche i requisiti per la donazione, raccolta, conservazione e tracciabilità delle CSE;

- che l’articolo 13 del decreto 2 novembre 2015 ha previsto, al comma 1, che il donatore di CSE possiede i requisiti previsti per l’idoneità alla donazione di sangue intero ed emocomponenti e quelli previsti dalla normativa vigente in materia di cellule e tessuti e, al comma 2, che in particolari condizioni di necessità e per specifiche esigenze cliniche possano essere adottati criteri di idoneità diversi, a giudizio del medico esperto in medicina trasfusionale, nel rispetto comunque del criterio della massima tutela a protezione della salute del donatore e del paziente;

- che per la selezione del donatore di CSE si sono applicati i criteri di esclusione permanente e temporanea del donatore di sangue, a protezione della sua salute e di quella del ricevente, di cui all’allegato III del decreto 2 novembre 2015 che, tra l’altro, ha previsto criteri specifici per la coppia donatrice di cellule staminali emopoietiche da sangue del cordone ombelicale;

TENUTO CONTO

- che, diversamente dalla donazione di sangue e di emocomponenti, la donazione di CSE, da donatore familiare o da donatore non familiare, rappresentando l’unica fonte disponibile di CSE per il trapianto, richiede frequentemente che alcune condizioni cliniche correlate ai criteri di esclusione del donatore di sangue siano derogate al fine di consentire la cura dei pazienti;

- della peculiarità del processo donazione-trapianto di CSE che prevede che il donatore compatibile possa essere ricercato tra i familiari del paziente e, qualora non disponibile, presso il Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo (IBMDR) o i Registri internazionali;

TENUTO CONTO

- in particolare, che la donazione di CSE da donatore volontario non consanguineo prevede fasi distinte, spesso distanti nel tempo, che vanno dalla fase di arruolamento del donatore, di tipizzazione HLA, di iscrizione nel Registro nazionale dei donatori e disponibilità per il trapianto, alla scelta da parte del Centro trapianti (work up) e quindi al prelievo delle CSE e che per il donatore familiare la fase di arruolamento e la fase di donazione (work up) spesso sono ravvicinate nel tempo e coincidenti;

TENUTO CONTO

- del Consensus Statement del Worldwide Network for Blood and Marrow Trasplantation (WNBMT) Standing Committee per i donatori familiari;

- degli standard nazionali ed internazionali elaborati da:

- IBMDR: Italian Bone Marrow Donor Registry, sportello unico per la ricerca e reperimento di cellule staminali emopoietiche presso registri e banche italiane ed estere;

- GITMO: Gruppo italiano per il trapianto di midollo osseo, cellule staminali emopoietiche e terapia cellulare;

- SIMTI: Società Italiana di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia;

- SIdEM: Società Italiana di Emaferesi e Manipolazione Cellulare;

- WMDA: World Marrow Donor Association, associazione internazionale per l’interscambio di cellule staminali per trapianto emopoietico;

- JACIE: Joint Accreditation Committee ISCT (International Society for Cellular Therapy) e EBMT (European Group for Blood and Marrow Transplantation);

- EFI: European Federation for Immunogenetics;

- ASHI: American Society for Histocompatibility and Immunogenetics;

RAVVISATA pertanto l’esigenza, tenendo conto dei criteri previsti per la selezione del donatore di sangue e quelli previsti dalla normativa su cellule e tessuti, di stabilire criteri specifici per la selezione del donatore di CSE, familiare e non familiare, in relazione alle fasi di arruolamento e di donazione (work up), al fine di uniformare sul territorio nazionale la valutazione dell’idoneità del donatore di CSE da parte dei professionisti coinvolti;

DATO ATTO

- che tali criteri specifici si basano sulla valutazione caso per caso del rapporto rischio/beneficio, garantendo la massima tutela del donatore e al contempo assicurando la cura del ricevente anche in presenza di condizioni cliniche nel donatore che possano aumentare il rischio per il paziente;

- che l’espressione del giudizio di idoneità del donatore di CSE può avvalersi di consulenze specialistiche di esperti, qualora necessario, e che la decisione finale è assunta in modo condiviso tra il centro donatori e il centro trapianti che ha in cura il paziente sulla base della valutazione rischio/beneficio;

VISTO

- il documento predisposto dal gruppo di lavoro istituito ad hoc dal Centro Nazionale Trapianti e dal Centro Nazionale Sangue, costituito da esperti del settore, rappresentanti

delle Società scientifiche GITMO (Gruppo Italiano per il Trapianto di Midollo Osseo, cellule staminali emopoietiche e terapia cellulare), SIMTI (Società Italiana di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia) e SIdEM (Società Italiana di Emaferesi e Manipolazione Cellulare), dal rappresentante del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo - IBMDR, da clinici esperti in particolari patologie e con la partecipazione anche di rappresentanti della Direzione generale competente del Ministero della salute;

- il documento elaborato da SIMTI-GITMO recante “Raccomandazioni SIMTI – GITMO per la gestione della donazione di cellule staminali emopoietiche (CSE) nel donatore familiare e non familiare per trapianto allogenico” - Edizione 2011;

CONSIDERATA la necessità, in attuazione dell’Allegato I, punto 3, del decreto legislativo n. 16 del 2010, che siano definiti, con accordo Stato-Regioni, i criteri di selezione dei donatori viventi e deceduti di cellule e tessuti, predisposti dal Centro Nazionale Trapianti e dal Centro Nazionale Sangue, secondo l'ambito di competenza;

ACQUISITI

- il parere della Sezione tecnica per il sistema trasfusionale del Comitato tecnico sanitario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n 44, espresso nella seduta del 26 maggio 2022.;

- il parere della Commissione CSE della Consulta tecnica permanente per i trapianti, di cui all’ articolo 9 della legge 1° aprile 1999 n. 91, espresso nella seduta del 13 giugno 2022;

SI CONVIENE

  1. È approvato il documento per la definizione dei criteri di selezione del donatore di cellule staminali emopoietiche (CSE), di cui all’allegato A al presente atto, che ne costituisce parte integrante.
  2. Entro sei mesi dalla data di approvazione del presente accordo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono al recepimento del medesimo.
  3. All’attuazione del presente accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(All. 3)

Il Ministro CALDEROLI pone all’esame il PUNTO 4 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 24, della legge n.160 del 27 dicembre 2019, sullo schema di decreto del Ministro della salute sulla ripartizione dei finanziamenti per la ricerca sanitaria a valere sul Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, di cui all’art.1 comma 14 della legge n.160 del 27 dicembre 2019.

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, nell’esprimere avviso favorevole all’intesa, ribadisce la richiesta di inserire nella Convenzione tra il Ministero della Salute e gli ex capofila dei due progetti, un vincolo sulla necessità di informare puntualmente le Regioni sugli obiettivi, organizzazione, attività e stato di attuazione dei progetti, tenendo conto della rilevanza delle due tematiche per le Amministrazioni regionali.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

SANCISCE INTESA nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 24, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sullo schema di decreto del Ministro della salute sulla ripartizione dei finanziamenti per la ricerca sanitaria a valere sul Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, di cui all’articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

(All. 4)

Il Ministro CALDEROLI pone all’esame il PUNTO 5 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025”.

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

SANCISCE INTESA tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nei seguenti termini:

VISTA la nota n.9486 del 4 febbraio 2022 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso alla Regione Veneto – Coordinamento interregionale Area prevenzione e Sanità Pubblica della

Commissione salute, una bozza avanzata del piano, al fine di raccogliere pareri, osservazioni ed eventuali integrazioni da parte degli organi competenti delle Regioni/PPAA;

VISTA la nota del 16 marzo 2022 con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato pareri e osservazioni del tavolo interregionale;

CONSIDERATI:

- la Decisione della Commissione del 22 dicembre 1999 relativa alle malattie trasmissibili da inserire progressivamente nella rete comunitaria, in forza della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio di istituzione di un network per la sorveglianza epidemiologica e il controllo delle malattie infettive a livello comunitario, e in particolare l’Allegalo 1, paragrafo 3 “Speciali problematiche di sanità pubblica”, in cui viene citata l’antibiotico-resistenza, come problematica emergente di particolare criticità in sanità pubblica;

- la Direttiva 2000/60/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;

- la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 15 novembre 2001 sull’uso prudente degli agenti antimicrobici che prevede la necessità: di considerare le infezioni batteriche resistenti alla terapia antibiotica come un problema di sanità pubblica; di disporre di linee di indirizzo per la sorveglianza dell’emergenza delle infezioni da batteri antibiotico-resistenti, l’uso prudente degli antibiotici, la formulazione di campagne di comunicazione rivolte al pubblico e di campagne di formazione informazione rivolte agli operatori sanitari;

- le Conclusioni del Consiglio Europeo sull’Antibiotico-resistenza del 10 giugno 2008 che prevedono la necessità di creare meccanismi inter-settoriali per monitorare l’implementazione di strategie e piani di sorveglianza, nonché lo sviluppo di linee guida sulle infezioni da batteri antibiotico-resistenti che provocano maggiore impatto sulla sanità pubblica;

- che il 12 maggio 2011 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione non legislativa sulla

resistenza agli antibiotici, nella quale ha sottolineato che il problema della resistenza agli antimicrobici aveva assunto una dimensione notevole negli ultimi anni e ha invitato la Commissione a elaborare un piano d'azione a livello dell’Unione, per la lotta alla resistenza antimicrobica;

- la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio del 15 novembre

2011, relativa al Piano d’azione di lotta ai crescenti rischi di resistenza antimicrobica (AMR), in cui la Commissione propone l’elaborazione di un piano di azione quinquennale di lotta alla resistenza antimicrobica, ripartito in 12 azioni chiave e in linea con l'iniziativa “One Health”;

- le Conclusioni del Consiglio del 22 giugno 2012 sull’impatto della resistenza antimicrobica nel

settore della salute umana e nel settore veterinario — una prospettiva di tipo «One Health» (2012/C211/02), in cui viene sottolineato che, allo scopo di ridurre l’uso eccessivo, incontrollato

e inappropriato di antimicrobici in ambito umano e animale, è necessario favorire il coordinamento tra i settori della salute umana e animale, il rafforzamento della cooperazione internazionale sull’uso degli antimicrobici, una maggior sensibilizzazione dei cittadini sul problema, la raccolta più esaustiva delle informazioni e, infine, la promozione della ricerca e dell’innovazione in materia di utilizzo corretto degli antimicrobici;

- la Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE, che identifica tra le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero di origine biologica, cui si applica la decisione stessa, anche la resistenza antimicrobica e le infezioni nosocomiali connesse alle malattie trasmissibili («problemi sanitari speciali connessi»);

- le Conclusioni del Consiglio sulla sicurezza dei pazienti e la qualità dell’assistenza medica, compresi la prevenzione e il controllo delle infezioni associate all’assistenza sanitaria e della resistenza agli antimicrobici (2014/C 438/05), che identificano le azioni di contrasto all’antimicrobico-resistenza come essenziali per garantire la sicurezza dei pazienti e la qualità

dell’assistenza medica;

- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità

animale;

- le conclusioni del Consiglio d’Europa del 17 giugno 2016 che hanno chiesto agli Stati membri di sviluppare entro metà 2017 un piano nazionale di contrasto all’Antimicrobico-Resistenza (AMR), basato sulla strategia “One Health” e in linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) contenute nel Piano d’Azione Globale sull’Antimicrobico Resistenza (Global action plan on antimicrobial resistance - GAP) preparato

dall’OMS e adottato dalla 68^ Assemblea Mondiale della Sanità, nel maggio 2015, con la Risoluzione WHA68.7;

- la Decisone di esecuzione (UE) 2018/945 della Commissione, del 22 giugno 2018 relativa alle malattie trasmissibili e a i problemi sanitari speciali connessi da incorporare nella sorveglianza epidemiologica, nonché alle pertinenti definizioni di caso, in cui nell’allegato 1 al punto 2 vengono citate le infezioni nosocomiali e la resistenza antimicrobica come problemi speciali da incorporare nella rete di sorveglianza epidemiologica, cui vanno applicate le definizioni di caso di cui all’allegato II;

- il Regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio;

- il Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE;

- la Decisione di esecuzione (UE) 2020/1729 della Commissione, del 17 novembre 2020, relativa al monitoraggio e alle relazioni riguardanti la resistenza agli antimicrobici dei batteri zoonotici e commensali, che abroga la decisione di esecuzione 2013/652/UE;

- la Comunicazione delle Commissione al parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni del 25 novembre 2020 relativa alla strategia farmaceutica europea COM (2020)761 in cui si elencano alcune iniziative faro relative alla resistenza antimicrobica e si fa riferimento alle implicazioni ambientali;

- che il GAP dell’OMS sottolinea l’importanza della collaborazione tripartita tra FAO, OIE e OMS su questo tema, la quale prevede, come punti essenziali, la raccolta di dati sull’uso di antimicrobici in animali destinati alla catena alimentare, una sorveglianza integrata, lo sviluppo congiunto di materiale per “advocacy” e aspetti di formazione professionale nei vari Paesi;

- che gli obiettivi strategici del GAP sono: migliorare i livelli di consapevolezza e di informazione/educazione; rafforzare le attività di sorveglianza; migliorare la prevenzione e il controllo delle infezioni, in tutti gli ambiti; ottimizzare l’uso di antimicrobici nel campo della salute umana e animale (antimicrobial stewerdship); aumentare/sostenere ricerca e  innovazione;

- che esistono in Italia sistemi di sorveglianza afferenti al sistema di sorveglianza europeo (ESAC-NET) e alla sorveglianza di laboratorio a livello europeo (EARSS-NET), cui aderiscono alcuni laboratori di aziende ospedaliere regionali, su base volontaria, il che non contribuisce a delineare un quadro esaustivo di tale ambito;

- che tra le iniziative europee di sanità pubblica, promosse e sostenute dal Centro Europeo per

il Controllo delle Malattie, vi è la Giornata europea degli Antibiotici, che si svolge ogni anno il 18 novembre e ha come obiettivo la sensibilizzazione sulla minaccia rappresentata dalla resistenza agli antibiotici, nonché sull’uso prudente degli antibiotici stessi;

- la Legge 28 giugno 2016, n. 132, recante “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”, (16G00144) (GU Serie Generale n.166 del 18-07-2016);

- il Decreto direttoriale del 28 novembre 2018, con il quale è stato istituito, presso la Direzione generale della Prevenzione Sanitaria il Gruppo di lavoro per il coordinamento della strategia nazionale di contrasto dell’antibiotico-resistenza;

- il Decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2019, recante “Modalità applicative delle disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati”, (19A02527) (GU n.89 del 15-4-2019);

- i Decreti direttoriali del 08/03/2021 e del 29/11/2021 che aggiornano la composizione del summenzionato Gruppo di lavoro;

- il Decreto del Ministro della salute 31 maggio 2022, recante “Registrazioni in formato elettronico dei trattamenti degli animali destinati alla produzione di alimenti”, (22A04106) (GU Serie Generale n.168 del 20-07-2022);

- che il suddetto Gruppo di lavoro, attraverso un percorso partecipativo e seguendo le indicazioni dell’OMS e degli organismi internazionali, ha predisposto la bozza del Piano Nazionale di Contrasto all’Antibiotico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025, scegliendo di focalizzare il documento sull’antibiotico-resistenza (ABR), aspetto di maggior importanza e più conosciuto, dedicando un’appendice alla resistenza agli antivirali, antimicotici e antiprotozoari.

Il nuovo documento è articolato in tre parti:

 la strategia nazionale, che descrive con uno stile divulgativo, le aree che la compongono, i soggetti che possono intervenire nella sua implementazione e gli obiettivi generali;

 il piano nazionale, che indica, per ogni area, gli obiettivi specifici, le azioni e gli indicatori, ed è pertanto destinato principalmente agli operatori di settore;

 un’appendice dedicata alla resistenza agli antimicrobici in funghi, virus e parassiti, anche questa destinata principalmente agli operatori di settore;

- che l’anzidetto Piano, basato sull’approccio “One Health”, prevede una maggiore integrazione fra settore umano, animale e ambientale, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza dell’antibiotico-resistenza e l’introduzione di attività di monitoraggio ambientale. Tra le principali novità del Piano:

 è stato inserito un focus sulla Trasparenza nel capitolo dedicato a Informazione e comunicazione e una sezione dedicata agli Aspetti etici dell’antibiotico resistenza nel capitolo dedicato a Ricerca, innovazione e bioetica;

 è stato inserito un capitolo sulla corretta gestione e smaltimento degli antibiotici e dei materiali contaminati;

 è stato dedicato un capitolo alla Cooperazione nazionale ed internazionale;

 sono state individuate le azioni principali da realizzare a livello nazionale e regionale/locale, e i relativi indicatori, per promuovere un efficace contrasto del fenomeno dell’ABR nei seguenti ambiti:

La sorveglianza dell’antibiotico-resistenza in ambito umano e veterinario

La sorveglianza del consumo degli antibiotici

La sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza

Il monitoraggio ambientale degli antibiotici e dell’antibiotico-resistenza

Prevenzione e controllo delle infezioni e delle infezioni correlate all’assistenza in ambito umano Prevenzione delle zoonosi

Uso prudente degli antibiotici in ambito umano

Uso prudente degli antibiotici in ambito veterinario

Corretta gestione e smaltimento degli antibiotici e dei materiali contaminati

Formazione

Informazione, Comunicazione e Trasparenza

Ricerca e innovazione

Aspetti etici dell’antibiotico-resistenza

Cooperazione nazionale e internazionale

 rimanda a successivi piani operativi e documenti tecnici, locali, regionali e nazionali, che individuino in dettaglio le specifiche attività e responsabilità operative;

- il parere reso dal Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 21 luglio 2022;

SI CONVIENE

  1. È approvato il documento recante “Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza

(PNCAR) 2022-2025”, che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.to A).

  1. Per l’uso dell’antibiotico veterinario nell’allevamento bovino, in quello suino e negli animali

d’affezione, è stato già predisposto un documento dalla Regione Emilia-Romagna che può essere utilizzato come linee di indirizzo per tutte le Regioni.

  1. È prevista l’istituzione di una Cabina di regia per il governo del PNCAR e una valutazione intermedia del Piano.
  2. All'attuazione della presente intesa si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(All. 5)

Il Ministro CALDEROLI pone all’esame il PUNTO 6 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo1, comma 266, della legge 30 dicembre 2021, n.234 sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativo alle risorse per fase interpandemica PanFlu 2021-2023. ID MONITOR 4843.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa, con la richiesta al Ministero della salute (trasmessa per via telematica) che le linee guida - in corso di predisposizione - prevedano la possibilità, ai fini dell'utilizzo del contributo in conto capitale, che le Regioni possano considerare le scorte, già presenti in magazzino, nella misura prevista dalle indicazioni ministeriali (ovvero 4 mesi), visto che il Piano pandemico PANFLU 2021-2023 partiva dal 2021. Tali scorte dovranno comunque essere presenti a stato patrimoniale al 31.12.2022 nell'ambito delle rimanenze dei beni riferibili a DPI/reagenti, così come riportato nel documento inviato per via telematica. (All. 2/a)

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

SANCISCE INTESA nei termini riportati nell’atto di Conferenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2021, n.234, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministre dell’economia e finanze, relativo alle risorse per la fase interpandemica PanFlu 2021/2023.

(All. 6)

Il Ministro CALDEROLI pone all’esame il PUNTO 7 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 25-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente la proroga del termine di cui all’articolo 6 del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 14 maggio 2021 recante “Esecuzione dello screening nazionale per l’eliminazione del virus dell’HCV”.

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa.

 

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

SANCISCE INTESA tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini:

CONSIDERATO che la campagna di screening gratuita per l’Epatite C, finanziata dal predetto

decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, prevista per il biennio 2020-21, ha subìto ritardi strutturali causati dall’emergenza pandemica COVID-19 nell’organizzazione e gestione, sia a livello centrale che locale;

CONSIDERATO che a causa di tali ritardi strutturali e del rallentamento dell’avvio delle attività durante la pandemia COVID-19, ad oggi solamente poche regioni hanno potuto effettivamente partire con le attività di screening gratuito sulla popolazione generale e che pertanto il termine della sperimentazione, attualmente fissato al 31 dicembre 2022, appare inadeguato per garantire lo svolgimento delle attività previste e rischia di compromettere la riuscita di questo importante programma di sanità pubblica dedicato alla prevenzione;

CONSIDERATA la richiesta avanzata dal Coordinamento Interregionale Area Prevenzione e Sanità Pubblica con nota prot. 283106 del 23 giugno 2022, per una proroga del termine di cui trattasi al 31 dicembre 2023, a motivo dei ritardi causati dalla pandemia COVID-19;

PRESO ATTO degli Atti parlamentari relativi alla seduta del 21 febbraio 2022 in cui la Camera dei deputati impegna il Governo a valutare di prorogare la durata della campagna di screening al 31 dicembre 2023 (Resoconto stenografico dell’Assemblea Seduta n. 642 di lunedì 21 febbraio 2022, pag. 59);

RITENUTO pertanto necessario procedere alla proroga del termine di conclusione dello screening in parola:

SI CONVIENE

ai sensi dell’articolo 25-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,

con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente la proroga del termine di cui all’articolo 6 del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 14 maggio 2021 recante “Esecuzione dello screening nazionale per l’eliminazione del virus dell’HCV”.

(All. 7)

 

Il Ministro CALDEROLI pone all’esame il PUNTO 8 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge delega 3 agosto 2022 n. 129, sullo schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina degli istituti di ricovero a carattere scientifico” di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. PNRR

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, chiede il rinvio del punto per ulteriori approfondimenti con il Ministero della Salute.

Il Vice Capo di Gabinetto MAINOLFI riferisce che il Ministro accoglie la richiesta di rinvio.

 Pertanto il punto è rinviato.

Il Ministro CALDEROLI pone all’esame il PUNTO 9 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze concernente la ripartizione delle risorse PNRR – Missione 6 Component 1 Investimento 1.2.1 – Assistenza domiciliare.

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, chiede il rinvio del punto per ulteriori approfondimenti.

Il Vice Capo di Gabinetto MAINOLFI riferisce in merito all’accoglimento della richiesta di rinvio.

Pertanto il punto è rinviato.

 

 

Il Ministro CALDEROLI pone all’esame il PUNTO 10 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, sulla Nota di variazione al documento di programmazione finanziaria, per l’anno 2022, concernente il Fondo nazionale per il Servizio civile.

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole, condizionato all’accoglimento delle seguenti richieste: - che le risorse residue per l’annualità 2020 ridistribuite alle Regioni, possano essere spese e rendicontate nell’annualità 2023 e pertanto considerate aggiuntive al riparto del Fondo per il 2023; - di stralciare l’annualità 2021 riguardo ad economie verificatesi e ancora da verificare, così come riportate nel documento trasmesso per via telematica. Chiede, altresì, al Governo, l’impegno a riunire in tempi brevi il Tavolo tecnico tra le Regioni, le Province autonome e il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, al fine di concludere i lavori di definizione dell’accordo di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 40/2017. (All. 3/a)

Il Ministro ABODI conferma la disponibilità immediata di riunire in tempi brevi il Tavolo tecnico richiesto dalle Regioni per il concludersi dei lavori di definizione dell’accordo di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, sulla Nota di variazione al documento di programmazione finanziaria, per l’anno 2022, concernente il Fondo nazionale per il Servizio civile.

(All. 8)

Il Ministro CALDEROLI anticipa l’esame del PUNTO 28 all’o.d.g che reca: Deliberazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a) e b), del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, di incremento che tiene conto dei residui degli anni 2020 e 2021 del contributo per le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile e per l’attività di informazione e formazione da ripartire tra le Regioni.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, approva la deliberazione di riparto per l’anno 2020.

Il Ministro ABODI acconsente.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

DELIBERA l’incremento delle risorse del Fondo nazionale per il Servizio civile che tiene conto dei residui degli anni 2020 e 2021 del contributo per l’attività di informazione, formazione e spese di funzionamento dell'Ufficio per il servizio civile, da ripartire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano come da Tabelle 1) e 2) che, allegate all’atto, ne costituiscono parte integrante.

(All. 9)

 

 

Il Ministro CALDEROLI riprende l’esame del PUNTO 11 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n.169 recante “Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della Regione Calabria, nonché di Commissioni presso l’AIFA”.

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n.169 recante “Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della Regione Calabria, nonché di Commissioni presso l’AIFA”.

(All. 10)

Il Ministro CALDEROLI pone all’esame il PUNTO 12 all’o.d.g. che reca: Designazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro della Salute 8 agosto 2013, in sostituzione di un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni in seno al Comitato tecnico sanitario – Sezione tecnica per il sistema trasfusionale.

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa la dott.ssa Simona Carli, Responsabile del Centro regionale sangue della Regione Toscana, in sostituzione del dott. Franco Bambi. (All. 4/a)

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

DESIGNA la dott.ssa Simona Carli, della Regione Toscana, in sostituzione del dott. Franco Bambi, della medesima Regione, come rappresentante in seno alla Sezione tecnica per il sistema trasfusionale del Comitato tecnico sanitario.

(All. 11)

 

 

Il Ministro CALDEROLI pone all’esame il PUNTO 13 all’o.d.g. che reca: Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un membro delle Aziende sanitarie locali in seno alla Commissione Scientifica per l’elaborazione e la revisione periodica dell’elenco delle malattie professionali presso l’Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro – INAIL, di cui all’art. 10, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa il Prof. Luigi Vimercati. (All. 5/a)

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

DESIGNA ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, 281, il Prof. Luigi Vimercati, come rappresentante delle Aziende sanitarie locali, quale componente della Commissione Scientifica per l’elaborazione e la revisione periodica dell’elenco delle malattie professionali presso l’Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro - INAIL, di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

(All. 12)

 

 

Il Ministro CALDEROLI pone all’esame il PUNTO 14 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti. Annualità 2021.

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell’articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di riparto del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti. Annualità 2021.

(All. 13)

Il Ministro CALDEROLI pone all’esame il PUNTO 15 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 853 del 12 novembre 2020, sullo schema di decreto direttoriale del Ministro dell’università e della ricerca - Tabella di riparto “Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio per l’anno 2022” capitolo -1710/2022.

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole, evidenziando le preoccupazioni riportate nel documento inviato per via telematica, per il grave sottodimensionamento del Fondo Integrativo statale, soprattutto a seguito dell’adozione del decreto ministeriale n. 1320 del 17 dicembre 2021, che ha rivisto i valori delle borse di studio e ampliato la platea degli idonei, comportando un maggiore costo del diritto allo studio universitario. (All. 6/a)

 

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell’Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 853 del 12 novembre 2020, sullo schema di decreto direttoriale del Ministro dell’Università e della ricerca - Tabella di riparto “Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio per l’anno 2022” - Capitolo 1710/2022.

(All. 14)

Il Ministro CALDEROLI pone all’esame il PUNTO 16 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 853 del 12 novembre 2020, sullo schema di decreto direttoriale del Ministro dell’università e della ricerca - Tabella di riparto “Risorse derivanti dall’Azione IV.3 del PON Ricerca ed Innovazione 2014/2020”.

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole, evidenziando le preoccupazioni, riportate nel documento inviato per via telematica, per il grave sottodimensionamento del Fondo Integrativo statale, soprattutto a seguito dell’adozione del decreto ministeriale n. 1320 del 17 dicembre 2021, che ha rivisto i valori delle borse di studio e ampliato la platea degli idonei, comportando un maggiore costo del diritto allo studio universitario. (All. 6/a)

 

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 853 del 12 novembre 2020, sullo schema di decreto direttoriale del Ministro dell’università e della ricerca - Tabella di riparto “Risorse derivanti dall’Azione IV.3 del PON Ricerca ed Innovazione 2014/2020”.

(All. 15)

 

Il Ministro CALDEROLI pone all’esame il PUNTO 17 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 853 del 12 novembre 2020, sullo schema di decreto direttoriale del Ministro dell’università e della ricerca - Tabella di riparto delle risorse derivanti dalla Missione 4, componente 1, investimento 1.7 del PNRR per l’anno 2022.

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole, evidenziando le preoccupazioni, riportate nel documento inviato per via telematica, per il grave sottodimensionamento del Fondo Integrativo statale, soprattutto a seguito dell’adozione del decreto ministeriale n. 1320 del 17 dicembre 2021, che ha rivisto i valori delle borse di studio e ampliato la platea degli idonei, comportando un maggiore costo del diritto allo studio universitario. (All. 6/a)

 

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 853, del 12 novembre 2020, sullo schema di decreto direttoriale del Ministro dell’Università e della ricerca - Tabella di riparto delle risorse derivanti dalla Missione 4, componente 1, investimento 1.7 del PNRR per l’anno 2022.

(All. 16)

 

 

Il Ministro CALDEROLI pone all’esame il PUNTO 18 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto ministeriale recante l’istituzione del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia.

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa, sul nuovo testo.

 

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

SANCISCE INTESA nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto ministeriale recante l’istituzione del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023, nonché per le norme in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali e che abroga il decreto ministeriale 4 marzo 2011 “Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione”.

(All. 17)

 

 

Il Ministro CALDEROLI pone all’esame il PUNTO 19 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sulla Proposta di prelevamento dal Fondo di Solidarietà nazionale e riparto tra le Regioni di euro 13.005.560,00 per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa, con la seguente raccomandazione relativa al terzo periodo del paragrafo: “Tipologia degli interventi”: è opportuno riportare nella trasmissione del DM di riparto l’elenco dei provvedimenti rientranti nel periodo e nelle condizioni indicate dallo stesso.

 

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sulla “Proposta di prelevamento dal Fondo di Solidarietà nazionale e riparto tra le Regioni di euro 13.005.560,00 per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102”.

(All. 18)

 

 

Il Ministro CALDEROLI pone all’esame il PUNTO 20 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto ministeriale recante Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e ss. mm. e ii., dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione dell’intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa, condizionata agli emendamenti contenuti nel documento inviato per via telematica dove riporta anche una raccomandazione (All. 7/a).

 

Il Sottosegretario D’ERAMO accoglie gli emendamenti proposti.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto ministeriale recante Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e ss. mm. e ii., dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione dell’intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza.

(All. 19)

 

 

Il Ministro CALDEROLI pone all’esame il PUNTO 21 all’o.d.g. che reca: Informativa, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto di proroga dei termini di cui all’articolo 6, dei decreti 6 agosto 2021, n. 360338 e 27 agosto 2021, n. 379378, per quanto concerne rispettivamente le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino e ovi-caprino.

 

Il Sottosegretario D’ERAMO illustra il decreto ministeriale in oggetto che dispone la concessione della proroga degli adempimenti previsti per il 20 ottobre 2022 e posticipati quindi al 20 gennaio 2023, al fine di non penalizzare le aziende interessate e garantire nel contempo la regolare attuazione del sistema di monitoraggio dei flussi di latte bovino e ovi-caprino fra le diverse imprese coinvolte nella tipica dinamica dei processi produttivi del settore. Evidenzia che il temporaneo nuovo termine del 20 gennaio 2023 non modifica e/o altera gli adempimenti e le scadenze già consolidate in entrambi i provvedimenti del Ministero, previsti sempre per la medesima data del 20 ottobre 2022 e per i termini successivi presenti nell’anno solare. Inoltre, il decreto firmato dal signor Ministro, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e se ne rende informativa alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, prende atto dell’informativa.

 

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

PRENDE ATTO dell’informativa, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto di proroga dei termini di cui all’articolo 6 dei decreti 6 agosto 2021, n. 360338, e 27 agosto 2021, n. 379378, per quanto concerne rispettivamente le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino e ovi-caprino.

(All. 20)

 

 

Il Ministro CALDEROLI pone all’esame il PUNTO 22 all’o.d.g. che reca: Informativa, ai sensi dell’articolo 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto recante “Proroga della data di presentazione dei programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori e Associazioni di Organismi di Produttori del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, di cui al decreto ministeriale n. 0502276 del 6 ottobre 2022”.

Il Sottosegretario D’ERAMO illustra il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, avente ad oggetto “Disposizioni nazionali sui programmi operativi delle OP e AOP del settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola”, che prevede, al comma 1 dell’articolo 7, che i programmi operativi vadano presentati entro il 31 ottobre 2022 tramite il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Le filiere del settore oleicolo e delle olive da tavola hanno rappresentato alla Direzione Generale competente particolari difficoltà di ordine operativo ed amministrativo in merito alla possibilità di rispettare il termine previsto dalla disposizione nazionale, chiedendone il differimento per il primo anno di applicazione. Premesso che il provvedimento ha superato il controllo di regolarità amministrativa e contabile (ottenendo la registrazione all’UCB con il n. 396 in data 20 ottobre 2022) ma risulta ancora sottoposto a controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, stante l’urgenza dovuta all’approssimarsi della scadenza e tenuto conto che la modifica non impatta sulla struttura del decreto ma agevola la filiera, il Sottosegretario propone di differire il termine del 31 ottobre 2022 al 14 novembre 2022. A tal fine, è stato predisposto il citato schema di decreto composto di un unico articolo.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, prende atto dell’informativa.

 

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

PRENDE ATTO dell’informativa, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto recante “Proroga della data di presentazione dei programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori e Associazioni di Organismi di Produttori del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola di cui al decreto ministeriale n. 502276 del 6 ottobre 2022”.

(All. 21)

 

 

Il Ministro CALDEROLI pone all’esame il PUNTO 23 all’o.d.g. che reca: Informativa, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto recante “Definizione dei criteri per la determinazione della spesa preventiva e del relativo riparto tra le Regioni per il Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici”. 

 

Il Sottosegretario D’ERAMO illustra il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, recante “Disciplina della riproduzione animale” che ha abrogato la precedente legge 15 gennaio 1991 n. 30, che stabilisce all’articolo 4, comma 1, che “le attività inerenti la raccolta dei dati in allevamento, finalizzate alla realizzazione del programma genetico, sono svolte dagli Enti selezionatori o, su delega degli stessi, possono essere svolte da soggetti terzi al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione”. Inoltre il successivo articolo 13, comma 4, relativo alla disciplina transitoria, stabilisce che i soggetti che svolgono i controlli delle attitudini produttive degli animali sulla base di disciplinari già approvati dal Ministero alla data di entrata in vigore del sopracitato decreto 52/2018, sono soggetti riconosciuti ai sensi dell’articolo 4 comma 2.

L’Associazione Italiana Allevatori (AIA), attraverso le proprie articolazioni territoriali (Associazioni Regionali Allevatori o altri eventuali Enti convenzionati con AIA) è, allo stato attuale, l’unico soggetto riconosciuto alla realizzazione dei controlli delle attitudini produttive e ad esso, gli Enti selezionatori hanno delegato, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del d.lgs. 52 del 2018, l’attività di raccolta dati.

Al fine di concertare i criteri e gli indirizzi unitari nel rispetto delle specificità delle singole realtà regionali, assicurandone l’uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, conformemente all’articolo 47, comma 5 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste predispone, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, il programma annuale dei controlli funzionali trasferendo annualmente alle Regioni i fondi disponibili su due capitoli di bilancio dell’Amministrazione, per il sostegno dell’attività di raccolta dati.

Ciò premesso, l’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero, in sede di controllo preventivo sui decreti d’impegno delle risorse, effettuato ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, in considerazione del lungo periodo di tempo ormai trascorso rispetto all’adozione degli vigenti criteri (“Manuale per il finanziamento delle attività di tenuta dei libri genealogici e dei controlli funzionali delle Associazioni Provinciali Allevatori” denominato Manuale del forfait), con nota n.10589 del 25 giugno 2020 ha formulato una specifica segnalazione e ha invitato l’Amministrazione a programmare un loro aggiornamento adottato con atto amministrativo da inviare, contestualmente, alla Corte dei conti e all’UCB per i rispettivi controlli di competenza.

In collaborazione con i tecnici delle Regioni, quindi, sono state aggiornate le metodologie per l’individuazione della spesa complessiva a preventivo e le modalità di riparto dei fondi destinati che prevedono l’utilizzo di costi standard per la determinazione della spesa ammessa di ciascuna Regione (costo standard per raccolta dati e per tipologia di controllo funzionale, costo standard per percorrenze chilometriche, costo standard per analisi del latte etc.).

Pertanto, resa l’informativa alle Regioni, ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs. 281 del 28 agosto 1997, sul provvedimento in oggetto, si proseguirà nell’iter di approvazione dei citati criteri allo scopo di procedere all’elaborazione del programma di raccolta dati in allevamento per l’anno 2023.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, prende atto dell’informativa, evidenziando che le modalità di attuazione dovranno formare oggetto di approfondimento in sede di approvazione del Programma di raccolta dati 2023 che sarà assoggettato all’intesa.

 

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

PRENDE ATTO dell’informativa, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto recante “Definizione dei criteri per la determinazione della spesa preventiva e del relativo riparto tra le Regioni per il Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici”.

(All. 22)

 

 

Il Ministro CALDEROLI pone all’esame il PUNTO 24 all’o.d.g. che reca: Informativa, ai sensi dell’articolo 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto recante “Proroga dei termini di presentazione domande di aiuto nella misura investimenti e di definizione graduatorie di ammissibilità nella misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti previsti dal decreto 3 aprile 2019 n. 3843 e ss.mm. e ii”.

 

Il Sottosegretario D’ERAMO illustra che, con il decreto in oggetto, sono state accolte le istanze avanzate dalla Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome che, con nota del 2 novembre 2022, ha chiesto, solo per la campagna 2022/2023, di posticipare, al 30 novembre 2022, il termine per la presentazione delle domande di aiuto per la misura degli investimenti e al 30 dicembre 2022 il termine per la definizione della graduatoria per la concessione degli aiuti nella ristrutturazione e riconversione vigneti dell’OCM vino.

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, prende atto dell’informativa.

 

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

PRENDE ATTO dell’informativa, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto recante “Proroga dei termini di presentazione domande di aiuto nella misura investimenti e di definizione graduatorie di ammissibilità nella misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti previsti dal decreto 3 aprile 2019 n. 3843 e ss.mm. e ii”.

(All. 23)

 

 

Il Ministro CALDEROLI pone all’esame il PUNTO 25 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto ministeriale recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti”.

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa, condizionata all’accoglimento degli emendamenti contenuti nel documento inviato per via telematica. (All. 8/a)

 

Il Sottosegretario D’ERAMO accoglie gli emendamenti.

 

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto ministeriale recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti”, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza.

(All. 24)

 

 

Il Ministro CALDEROLI pone all’esame il PUNTO 26 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto ministeriale recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”.

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa, condizionata all’accoglimento degli emendamenti contenuti nel documento inviato per via telematica. (All. 9/a)

 

Il Sottosegretario D’ERAMO accoglie gli emendamenti.

 

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto ministeriale recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza.

(All. 25)

 

 

Il Ministro CALDEROLI pone all’esame il PUNTO 27 all’o.d.g. che reca: Informativa, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto ministeriale recante "Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura".

 

Il Presidente FEDRIGA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, prende atto dell’informativa, sul testo pervenuto il 28 novembre 2022.

 

Il Sottosegretario D’ERAMO acconsente.

 

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

PRENDE ATTO ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell’informativa sullo schema di decreto ministeriale recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura”.

(All. 26)

 

 

Il Ministro CALDEROLI, ringrazia tutti per la collaborazione e dichiara quindi conclusi i lavori della Conferenza Stato-Regioni alle ore 15.53.

                 Il Segretario                                                                             Il Presidente

         Cons. Paola D’Avena                                                          Ministro Roberto Calderoli

 

DISTINTA DEGLI ALLEGATI

 

 

  1. 1 ALL. 1/a DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME ALL. 1             REP. ATTI N. 229/CSR 30 NOVEMBRE 2022

 

  1. 2 ALL. 2 REP. ATTI N. 230/CSR 30 NOVEMBRE 2022

 

  1. 3 ALL. 3 REP. ATTI N. 231/CSR 30 NOVEMBRE 2022

 

  1. 4 ALL. 4 REP. ATTI N. 232/CSR 30 NOVEMBRE 2022

 

  1. 5 ALL. 5 REP. ATTI N. 233/CSR 30 NOVEMBRE 2022

 

  1. 6 ALL. 2/a DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME

                                 ALL. 6                          REP. ATTI N. 234/CSR 30 NOVEMBRE 2022

 

  1. 7 ALL. 7 REP. ATTI N. 235/CSR 30 NOVEMBRE 2022

 

  1. 10 ALL. 3/a DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME

                                 ALL. 8                          REP. ATTI N. 236/CSR 30 NOVEMBRE 2022

 

  1. 28 ALL. 9 REP. ATTI N. 254/CSR 30 NOVEMBRE 2022

 

  1. 11 ALL. 10 REP. ATTI N. 237/CSR 30 NOVEMBRE 2022

 

  1. 12 ALL. 4/a DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME

                                 ALL. 11                                   REP. ATTI N. 238/CSR 30 NOVEMBRE 2022

 

  1. 13 ALL. 5/a DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME

                                 ALL. 12                                   REP. ATTI N. 239/CSR 30 NOVEMBRE 2022

 

  1. 14 ALL. 13 REP. ATTI N. 240/CSR 30 NOVEMBRE 2022

 

  1. 15 ALL. 6/a DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME

                                 ALL. 14                                   REP. ATTI N. 241/CSR 30 NOVEMBRE 2022

 

  1. 16 ALL. 6/a DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME

                                 ALL. 15                                   REP. ATTI N. 242/CSR 30 NOVEMBRE 2022

 

  1. 17 ALL. 6/a DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME

                                 ALL. 16                                   REP. ATTI N. 243/CSR 30 NOVEMBRE 2022

 

  1. 18 ALL. 17 REP. ATTI N. 244/CSR 30 NOVEMBRE 2022

 

  1. 19 ALL. 18 REP. ATTI N. 245/CSR 30 NOVEMBRE 2022

 

  1. 20 ALL. 7/a DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME

                                 ALL. 19                                   REP. ATTI N. 246/CSR 30 NOVEMBRE 2022

 

  1. 21 ALL. 20 REP. ATTI N. 247/CSR 30 NOVEMBRE 2022

 

  1. 22 ALL. 21 REP. ATTI N. 248/CSR 30 NOVEMBRE 2022

 

  1. 23 ALL. 22 REP. ATTI N. 249/CSR 30 NOVEMBRE 2022

 

  1. 24 ALL. 23 REP. ATTI N. 250/CSR 30 NOVEMBRE 2022

 

  1. 25 ALL. 8/a DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME

                                 ALL. 24                                   REP. ATTI N. 251/CSR 30 NOVEMBRE 2022

 

  1. 26 ALL. 9/a DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME

                                 ALL. 25                                   REP. ATTI N. 252/CSR 30 NOVEMBRE 2022

 

P. 27               ALL. 26                                 REP. ATTI N. 253/CSR 30 NOVEMBRE 2

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